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Le relazioni affettive tra persone sono state riviste dal ddl Cirinnà che ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di unione civile, rilevante da un punto di vista giuridica. Volendo schematizzare le relazioni affettive tra soggetti possiamo trovarci di fronte le seguenti situazioni:
Le Convivenze di fatto e le unioni civili entrano nel nostro ordinamento ma con sostanziali differenze.
Le convivenze di fatto non ricevono nel nostro ordinamento particolari riconoscimenti
Tra i vari aspetti affrontati mancano gli aspetti fiscali, giurislavoristici e previdenziali che non spettano ai conviventi. Unica eccezione il riconoscimento alla partecipazione negli utili dell’impresa familiare.
L’Unione Civile rappresenta il legame stabile che si instaura tra due persone dello stesso sesso che dichiarano di fronte all’Ufficiale di Stato Civile il proprio legame affettivo con vincolo di reciproca assistenza morale e materiale.
Le unioni civili possono essere assimilate ai matrimoni civili, estendendo alle coppie omosessuali i diritti che si acquisiscono mediante il matrimonio Civile.
Volendo schematizzare le unioni civili possiamo affermare:
Schematizzati i concetti di convivenza di fatto ed Unioni Civili, affrontiamo ora gli aspetti fiscali e previdenziali. La prima cosa da dire è che solo le Unioni Civili avranno risvolti fiscali e previdenziali.
Per quanto riguarda gli aspetti che disciplinano i rapporti di lavoro ed in particolar modo quello subordinato e parasubordinato possiamo dire che nella L. 76/2016 è chiaramente scritto che:
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole Coniuge o Coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi e negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Possiamo elencare alcuni punti
- Spetta il congedo matrimoniale;
- I lavoratori che si dimettono devono convalidarle se entro un anno dall’unione civile;
- Vale la nullità del licenziamento entro un anno dall’unione;
- Spettano le indennità di decesso, l’indennità di preavviso ed il Trattamento di fine rapporto;
- Al partner è riconosciuta la quota di legittima del 50% prevista per il coniuge.
- Spetta al partner anche il 40% del TFR maturato durante l’unione in caso di cessazione di fine rapporto di lavoro;
- Spettano al partner i benefici in materia di welfare aziendale (fondo sanitario e previdenza complementare su tutti).
Da un punto di vista previdenziale si ha un’estensione al partner dei diritti del coniuge, in primis con il riconoscimento degli assegni familiari. Allo stesso modo spetta la rendita INAIL, i tre giorni di permesso previsti dalla L. 104/92 per l’assistenza di coniugi in situazioni di handicap ed anche la possibilità di richiedere il congedo biennale.
Dal punto di vista fiscale si estendono al partner il diritto alla detrazione prevista per il coniuge a carico con sicure ripercussioni sulle entrate fiscali.
Anche l’INAIL è intervenuta sul tema delle unioni civili e le convivenze di fatto. Con la circolare 45 del 13 ottobre 2017, l’istituto ha elencato le prestazione assicurative che sono estese al partner nelle unioni civili. In sostanza partendo dal comma 20 dell’ art. 1, della legge sulle unioni civili,che equipara le parti dell’unione civile ai coniugi, sono estese in automatico alle parti le norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi. All’unito civilmente sono riconosciute:
Anche le prestazioni previste dal diritto successorio riferite al Coniuge sono estese all’unito civilmente (ad es. i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).
Per le convivenze di fatto, non essendovi alcuna norma che preveda l’equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
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