Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti esercenti le attività di commercio al minuto ed equiparate (art. 22, 1° co., D.P.R. n. 633/1972) devono trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri tramite i Registratori telematici.
Per i soggetti con volume di affari superiore ai 400 mila Euro tale obbligo, introdotto dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, è anticipato al 1° luglio 2019.
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Con il termine Registratori Telematici sono identificati gli strumenti tecnologici caratterizzati da componenti hardware e software che
I registratori Telematici sostituiscono:
Essi non sostituiscono la fattura che va in ogni caso rilasciata se richiesta del cliente.
Le disposizioni sui Registratori Telematici sono contenute nell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni. Infatti, già dal 1° gennaio 2017 i soggetti che operano “al dettaglio” potevano optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Le regole operative sono fissate dal Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 (aggiornato al 7 agosto 2018 – allegato al presente articolo) in vigore già durante il regime opzionale:
Le specifiche tecniche allegate al Provvedimento precisano, tra l’altro, che per gli esercenti dotati di più di tre terminali (o punti cassa) per singolo punto vendita (filiale), la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”, ossia un unico Registratore Telematico (c.d. “Server-RT”) collegato ai singoli punti cassa, necessariamente allocato presso il singolo punto vendita che, come sopra detto, rappresenta il punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema.
I commercianti al minuto che utilizzano i registratori telematici, non dovendo emettere più lo scontrino fiscale, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale che ha la principale finalità di garantire i resi merce e l’esercizio dei diritti di garanzia. In sostanza, il documenti rilasciato al cliente avrà una maggiore valenza commerciale rispetto al valore fiscale attestato dalla trasmissione telematica del corrispettivo incassato. Tale Documento, che deve essere emesso obbligatoriamente su richiesta del cliente,deve contenere le seguenti indicazioni:
Lo stesso decreto 7 dicembre 2016 all’articolo 4 attribuisce efficacia ai fini fiscali del documento commerciale, specifica i dati necessari (codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente) che vanno indicati e stabilisce l’obbligo dell’emissione di tale documento commerciale se è richiesto dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Affinché il documento commerciale valga anche ai fini fiscali, questo dovrà essere integrato dal codice fiscale o dalla partita IVA del cliente (ovvero essere l’equivalente di quello che oggi è lo scontrino “parlante”).
L’emissione di un documento commerciale integrato di codice fiscale o partita IVA dell’acquirente costituisce anche documento riconosciuto valido per l’emissione di fattura differita, ex articolo 21 comma 4 D.P.R. 633/72.
Il documento commerciale così redatto è idoneo per essere richiamato nella fattura differita al pari di un documento di trasporto, ricevuta fiscale o scontrino. Lo stesso Documento Commerciale “parlante” è valido ai fini delle deduzioni delle spese agli effetti delle imposte sui redditi e delle deduzioni e detrazioni ai fini dell’imposte sui redditi delle persone fisiche.
L’adempimento, come prevedibile, è in corso di perfezionamento. Ultimamente è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con il Decreto 10 maggio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019 n. 115), ha specificato gli esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.
Il decreto prevede in pratica che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:
Per queste operazioni esonerate continua a sussistere l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.
È data comunque facoltà ai soggetti interessati di poter scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.
Il decreto specifica altresì che tali esoneri sono da intendersi provvisori in quanto, con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, rimane ferma la normativa che impone già la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il decreto esonera inoltre, fino al 31 dicembre 2019, dall’obbligo telematico per le operazioni diverse da cessioni di benzina o gasolio, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante i cui compensi o ricavi non superino l’uno per cento del volume d’affari del 2018. Anche in questo caso è data facoltà memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni.
Anche i Soggetti in regime forfettario saranno tenuti ad aggiornare le proprie procedure e trasmettere telematicamente i corrispettivi all’agenzia delle Entrate. Qualche modifica entro la fine dell’anno potrà essere contenuta nella legge di stabilità nella quale sarà rivisto anche l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario.
Sembra un controsenso telematizzare l’invio dei corrispettivi e tenere in vita la fattura cartacea alla quale potrebbero ricorrere tutti i forfettari non intenzionati alla digitalizzazione dei corrispettivi.
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla trasmissione telematica dei corrispettivi nella quale differenzia i contribuenti che pongono in essere molte operazioni (si pensi ai bar) o poche operazioni (si pensi agli artigiani).
Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (per esempio un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (per esempio le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico. È possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effettuazione delle operazioni, anche se l’RT non è connesso in rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento della chiusura di cassa.
Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.
Occorre però ricordarsi che, a differenza del R.T., la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione. L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia il Registratore telematico che la procedura web: ad esempio, se ha installato il R.T. presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.
Sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dal R.T. e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Con la Risposta ad interpello n. 420 posto da un contribuente che svolge attività di commercio al minuto e che effettua la vendita di oltre 10.000 articoli soggetti ad aliquote IVA diverse ed utilizza il metodo della ventilazione per la liquidazione dell’imposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che esiste un’apposita stringa informatica in cui specificare l’applicazione del metodo della ventilazione dell’IVA sui corrispettivi.
In caso di Ventilazione IVA, al fine di evitare l’indicazione dell’aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all’atto della cessione dei singoli beni per le motivazioni evidenziate dall’istante, è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura “AL – Altro non IVA”.
Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e allinvio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.
Sino alla fine dell’anno 2019, i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico, potranno assolvere l’obbligo utilizzando uno dei seguenti strumenti alternativi individuati dall’Agenzia delle Entrate:
Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande- attualmente al 10%). Nel tracciato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi” i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota».
Ai fini IVA, la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione (con cadenza mensile o trimestrale) dell’imposta propria di quel momento.
In questo caso è palese e giustificato una differenza tra gli importi risultanti tra i corrispettivi telematici trasmessi e i corrispettivi registrati in contabilità.
Quindi in caso di riscossione di Buoni Pasto è opportuno evidenziare la voce “non riscosso” sul documento commerciale rilasciato al cliente.
Nelle ipotesi che il registratore non funzioni correttamente l’esercente l’attività commerciale, in assenza di un altro registratore telematico installato nel punto vendita, dovrà annotare i corrispettivi giornalieri su un apposito registro fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento. Si è del parere che i dati memorizzati manualmente vadano comunque inviati ordinariamente all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della procedura web disponibile gratuitamente nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri .
Il bonus consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il nuovo bonus sarà concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6899, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale.
Per l’ottenimento è necessario che il corrispettivo del misuratore sia stato pagato con modalità tracciabile.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
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