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ICO Token CriptovaluteCon l’arrivo delle valute digitali come ad esempio Bitcoin ed Ethereum, nascono dubbi sul trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) e indirette (IVA), alle prestazioni di servizi ad essi inerenti ed in particolare alle operazioni di cessione dei token e di conversione delle criptovalute (bitcoin o ethereum) in valuta corrente.

L’agenzia delle entrate ha risposto con l’Interpello n. 14 del 28 settembre 2018 chiarendo altresì quale sia il trattamento fiscale da applicare in capo al percettore (amministratori, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto) nel caso in cui la Società corrisponda compensi in forma di token.

 

L’interpello: Emissione di Token

Il caso oggetto di chiarimento riguarda una società che intende emettere nel mercato un utility token che consente al possessore di ottenere dei beni o servizi.

La vendita avverrà attraverso una Initial Coin Offering (ICO) contenuta in un documento denominato whitepaper con cui stabilirà:

  • l’ammontare minimo e massimo dei token da offrire sul mercato;
  • il valore di ogni token in termini di valuta corrente ovvero di valuta virtuale;
  • la quantità di valuta corrente o di valuta virtuale necessaria per comprare un token;
  • il valore dei beni e servizi che potranno essere resi al compratore del token, successivamente all’ICO, ovvero la quantità di token necessaria per ottenere un determinato bene o servizio;
  • il numero di token emessi in aggiunta a quelli offerti, che la società si riserva di mantenere come propri.

Tali token potranno essere comprati pagando il prezzo mediante valuta virtuale o valuta corrente (euro o dollari). Al termine dell’offerta al pubblico (ICO), la Società avrà venduto in tutto o in parte la quota dei token emessi, ottenendo in cambio sia valuta corrente (euro e dollari) che criptovalute.

I titolari dei token potranno:

  1. restituirli in qualsiasi momento alla Società emittente per fruire dei beni e servizi che la stessa è autorizzata a vendere;
  2. cederli a terzi, a fronte di un corrispettivo in valuta corrente o valuta virtuale.

Anche la Società potrà decidere di cedere a terzi i token detenuti, ricevendo in cambio valuta corrente o valuta virtuale.

Inoltre, l’emissione e la vendita dei token effettuata dalla Società, sfruttando il meccanismo del crowdfunding, è funzionale alla raccolta di fondi in criptovaluta, per la realizzazione di uno specifico progetto.

Praticamente emerge che l’emissione dei token serve a raccogliere fondi in criptovalute per finanziare un nuovo progetto.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate



La risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la cessione dei token rappresentativi unicamente del diritto di acquistare beni e servizi del soggetto emittente (c.d. utility token), con espressa esclusione di finalità di natura monetaria, speculativa e partecipativa.

Nel documento è stato innanzitutto chiarito che le Initial Coin Offerings (ICO) costituiscono una forma di finanziamento, utilizzata da start-up o da soggetti che intendono realizzare un determinato progetto, resa possibile tramite la tecnologia blockchain.

Solitamente l’impresa emittente offre al pubblico (normalmente tramite un cd. “whitepaper”) un progetto da finanziare attraverso la vendita di token digitali di un dato valore ai soggetti interessati (principalmente, persone fisiche non esercenti attività di impresa commerciale).

I soggetti che aderiscono a tali iniziative acquistando token, in sostanza, effettuano un investimento del proprio risparmio remunerato in vario modo.

Nel caso in esame, la Società intende porre in essere una ICO nell’ambito della quale emettere utility token, rappresentativi del diritto a fruire di servizi per la diagnosi della infertilità inspiegata presso i laboratori di sua proprietà, a fronte di pagamenti in valuta virtuale che la Società convertirà in euro.

Tali token criptovalute potranno essere utilizzati direttamente dall’acquirente originario o ceduti a terzi, a fronte di corrispettivi anche in valuta virtuale.

 

Il trattamento ai Fini IVA dei Token Digitali

Con riferimento alla cessione degli utility token da parte della Società verso corrispettivo a privati consumatori, gli stessi presentino caratteristiche tali da essere tendenzialmente assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi. L’emissione e la circolazione dei voucher non assumono rilevanza IVA, non configurandosi quale anticipazione della cessione/prestazione cui i “buoni” stessi danno diritto, pertanto l’applicazione dell’IVA si assume al momento dell’utilizzo del voucher, ossia all’atto dell’acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora (i.e. consumo finale).

L’imposta si renderà esigibile solo al momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati con la spendita dei token. Per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA l’Agenzia delle Entrate ritiene che le operazioni di cambio tra valuta virtuale (criptovaluta) e valuta tradizionale e viceversa siano esenti da IVA, ai sensi dell’ 10, comma 1, n. 3 D.P.R. n. 633/1972 (si fa riferimento alla Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E);

 

Il trattamento dei Token ai fini delle Imposte Dirette



Ai fini delle imposte, l’operazione di cessione degli utility token da parte della Società istante, qualora sul piano contabile l’operazione sia rappresentata come una mera movimentazione finanziaria in applicazione dei corretti principi contabili, non assuma autonoma rilevanza fiscale ai fini IRES.

Conseguentemente, ai fini delle imposte sui redditi, le somme incassate a seguito dell’assegnazione degli utility token non incidono sulla determinazione del periodo d’imposta in cui concorrono alla formazione della base imponibile i beni e/o le prestazioni di servizi cui hanno diritto i possessori dei buoni regalo. I componenti di reddito relativi alla cessione dei predetti beni e/o all’erogazione delle citate prestazioni di servizi saranno rilevanti al momento:

  • della relativa imputazione al conto economico, ai sensi dell’ 83 del T.U.I.R., per i soggetti diversi dalle micro-imprese;
  • in cui la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi è considerata effettuata, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’ 109 del T.U.I.R., per le micro-imprese.

L’Agenzia elle Entrate rileva, inoltre, che ai fini IRAP, il principio generale del sistema impositivo dell’IRAP, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, pertanto le somme incassate a fronte dell’assegnazione dei predetti utility token non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

 

Token Criptovalute: Trattamento fiscale dei compensi

In riferimento al trattamento fiscale dei compensi erogati nella forma di token criptovalute dalla Società a propri amministratori, dipendenti e, eventualmente, ad altri soggetti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali remunerazioni, in ossequio del principio di onnicomprensività, costituiscano per i percettori, reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 sempreché il valore di tale forma remunerativa superi, per ciascun percettore, nel periodo d’imposta, euro 258,23.

Invece, ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa, che detengono gli utility token, viene chiarito che gli stessi costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quater), del T.U.I.R.

Tali redditi diversi di natura finanziaria devono essere indicati nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.