Come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 i lavoratori hanno la possibilità di percepire il Tfr in busta paga. La misura mira a concedere nuova liquidità alle famiglie italiane per far fronte ai consumi, tuttavia le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, potrebbero riscontrare difficoltà nel reperire la somma necessaria a soddisfare le richieste di TFR in busta paga dei propri dipendenti.
Al fine di selezionare le opportunità di credito maggiormente vantaggiose risulta conveniente mettere i prestiti più convenienti a confronto. In tal senso è stato istituito un Fondo di Garanzia che consente alle imprese di accedere a finanziamenti agevolati.
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, ovvero il regolamento attuativo in merito alle disposizioni sulla liquidazione del TFR in busta paga. A partire dal prossimo 3 aprile 2015, per mezzo di un accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e l’Associazione Bancaria Italiana il datore di lavoro potrà chiedere l’accesso al Fondo di garanzia per sostenere le spese relative all’erogazione del Tfr in busta paga.
La disposizione operativa sul Tfr in busta paga ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 30 giugno 2018. Possono chiedere l’accesso al Fondo di Garanzia le imprese con meno di 50 dipendenti. Possono accedere al finanziamento agevolato le imprese i cui dipendenti abbiano fatto richiesta della liquidazione mensile della Qu.I.R. in busta paga e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS.
Grazie ad una garanzia relativa al Fondo non potranno essere applicati tassi d’interesse ai finanziamenti erogati. Concretamente i datori di lavoro interessati dovranno rivolgersi all’INPS, per mezzo di un processo telematico, e richiedere la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia.
In seguito l’INPS dovrà concedere all’azienda l’attestazione relativa al possesso dei requisiti entro 30 giorni dalla domanda. Sarà possibile richiedere l’erogazione del credito presso un unico istituto di credito aderente all’iniziativa. La misura del finanziamento non può eccedere l’importo della Qu.I.R. certificato dall’INPS a cadenza mensile.
Le imprese saranno tenute al rimborso del finanziamento entro il 30 ottobre 2018. Qualora il rapporto di lavoro venga interrotto nella fase di finanziamento in atto, l’azienda sarà chiamata al rimborso della somma percepita entro la fine del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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