Il decreto “Rilancio” ha previsto un “superbonus” per gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al risparmio del consumo di energia. In particolare è incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo inoltre che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate (anziché 10) di pari importo. Per tutti gli interventi agevolati il decreto ha altresì previsto la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.
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Il beneficio viene applicato agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici effettuati:
I lavori devono essere eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche, che non esercitano l’attività di impresa, arti e professioni.
Il SuperBonus 110% non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione.
In riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione sembrerebbe spettare a tutti i singoli condòmini a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno. In questi casi, l’agevolazione potrebbe riguardare sia i soggetti IRES che IRPEF.
La detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute dall’1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per i seguenti interventi:
Per poter beneficiare del superbonus 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi previsti dai decreti che, ad oggi, devono ancora essere emanati.
Detti requisiti minimi devono consentire:
La classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Il Superbonus 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
Nonostante la detrazione spetti per i lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 2020, come anticipato, mancano ancora i decreti attuativi. Ma in sede di conversione in legge già sono stata apportati importanti emendamenti al provvedimento originario.
In particolare, in riferimento ai lavori di efficientamento energetico sono cambiati i limiti di spesa inizialmente previsti. Nello specifico:
1) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali i limiti massimi di spesa, passato da 60.000 euro a:
2) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti il limite di spesa passa a:
In riferimento agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore il superbonus è applicabile anche sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Viene stabilito inoltre che la detrazione spetti anche per gli impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare del superbonus oltre ai condomini, persone fisiche, al di fuori di imprese e professioni, IACP e cooperative a proprietà indivisa sono stati inclusi:
In riferimento agli immobili per cui è possibile usufruire della detrazione relativa agli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica sono inclusi anche quelli gestiti dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte la registro Coni (agli spazi adibiti a spogliatoi).
Importante infine l’emendamento che consente alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese o arti e professioni) di beneficiare delle detrazioni sull’efficientamento energetico per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni effettuate sulle parti comuni dell’edificio. L’emendamento quindi prevede l’estensione dell’agevolazione potenziata anche per le seconde case, comprese le villette a schiera ma escluse le abitazioni signorili, ville o castelli.
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