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Lo staff leasing non è altro quello che in italiano è noto come contratto di somministrazione. Si tratta di una forma contrattuale conosciuta come contratto interinale, attualmente messo in atto dalle agenzie del lavoro, un tempo agenzie interinali. Lo staff Leasing trova origine nella “Legge Biagi” circoscritto a determinati ambiti lavorativi fino a che a seguito della recente riforma del lavoro nota come Job Act, si espande fino a coinvolgere, eccetto la Pubblica Amministrazione, qualsiasi settore o lavoratore, senza obbligo di causale.
Unica regola da rispettare è che l’azienda che usufruisce del servizio non deve superare il limite del 20% di lavoratori assunti a tempo indeterminato direttamente e quelli assunti in staff leasing, salvo diverse disposizione previste dal contratto collettivo di settore. Si distinguono quindi due forme contrattuali: il contratto tra “utilizzatore e somministratore” e il contratto tra “somministratore e somministrato”. L’agenzia del lavoro può sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato o determinato con l’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione tecnicamente noto come staff leasing è una forma di contratto trilaterale tra:
– Somministratore: è la parte del contratto che assume il lavoratore con contratto a tempo determinato o indeterminato e poi lo cede in leasing ad un’altra azienda. Questo ruolo è svolto dalle agenzie per il lavoro presenti sul territorio a cui è semplice accedere iscrivendosi alle stesse in modo del tutto gratuito. Tra le agenzie per il lavoro merita menzione il servizio staff leasing proposto da Adecco, nota agenzia del lavoro presente sul territorio nazionale tutela il lavoratore e le aziende.
Lo staff leasing ADECCO proposto permette alle risorse di accedere a diverse offerte di lavoro sparse sull’intero territorio garantendo alle aziende specializzate personale qualificato ed aggiornato;
– Utilizzatore: è la parte contrattuale a cui l’agenzia per il lavoro fornisce lavoratori con specifiche caratteristiche professionali al fine dello svolgimento di determinate mansioni.
Tale ruolo è occupato da aziende di qualsiasi settore eccetto quelle attinenti alla Pubblica Amministrazione, sottoposte a disciplina propria;
– Lavoratore: è la parte contrattuale assunta dall’agenzia del lavoro per cui non svolge direttamente una mansione ed è impiegata presso terzi in leasing. L’agenzia del lavoro è contrattualmente obbligata nei confronti del lavoratore a versare “un’indennità di disponibilità”, nel tempo in cui lo stesso non è impiegato presso un’utilizzatore, il cui valore è determinato dalla contrattazione collettiva.
Il lavoratore in staff leasing ha i medesimi diritti di ogni altro lavoratore (ferie, malattia, permessi ecc…). Nel caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per propria causa o fattori indipendenti dal lavoratore, allo stesso spetta il trattamento di fine rapporto. Quanto ai contributi per “Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito” gli stessi spettano all’agenzia del lavoro.
Lo staff leasing offre numerosi vantaggi per entrambe le parti contrattuali, si tratta di una forma negoziale che ben si adatta alle esigenze precarie del mondo di lavoro odierno e combina domanda ed offerta. Per quanto attiene le aziende i vantaggi sono economici, temporali nonché fiscali. Assumere un lavoratore tramite un contratto di somministrazione fa sì che il passaggio di reclutamento venga anticipato dall’agenzia del lavoro, quindi un ottimo risparmio di tempo, energie e costi per la selezione del personale.
Va considerata, inoltre, la possibilità di impiegare personale qualificato in qualsiasi periodo dell’anno senza avere l’onere dei contributi. Infine, non bisogna trascurare la possibilità per le aziende di ampliare il proprio organico nelle fasi di maggiore produzione con flessibilità, in altre parole si scarica sull’agenzia del lavoro il peso di un’assunzione utilizzando la risorsa in leasing solo per il periodo desiderato.
Quanto ai lavoratori la forma dell’employee leasing è una valida risposta alla precarietà presente sul lavoro, innanzitutto perché si gode dei medesimi diritti dei lavoratori assunti direttamente dalle aziende (ferie, contributi, permessi ecc…), e poi, perché, anche quando non si è occupati, l’agenzia del lavoro con cui si intrattiene il rapporto deve versare allo stesso un’indennità in attesa di essere impiegato nuovamente presso una nuova azienda. I lavoratori hanno la possibilità di crescere professionalmente grazie a corsi di aggiornamento e sperimentando nuove attività, nonché hanno la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.
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