La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing. Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:
Guida al Contenuto
La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art.3, comma 7, DLGS n. 23 del 2011). L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore (Circolare 13.06.2016, n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2).
In particolare: per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori e euro 10.000 per il prezzo di riscatto.
Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, rilevano solo al momento della stipula del contratto. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.
Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’oggetto del leasing abitativo può essere:
Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.
La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.
Tipologia | Documenti |
Documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori |
|
Documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale | Atto di acquisto – Pagamento del riscatto |