Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni il Governo Draghi ha stanziato 32 milioni di Euro focalizzandosi su 5 punti:
Focalizzando l’attenzione sugli aspetti fiscali, le misure disposte riguardano:
Guida al Contenuto
Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti è definito all’art. 1 del Decreto Sostegni è stato cambiato:
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | |
REQUISITO | NEWS |
CODICE ATECO | ELIMINATO il riferimento (presente nel Decreto Ristori) |
CASSA PREVIDENZA | ELIMINATO il riferimento (presente nel Decreto Rilancio) |
FATTURATO | INNALZATO A 10 milioni di € |
Il contributo a fondo perduto spetta ai titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché gli enti non commerciali e del terzo settore.
Soggetti esclusi:
La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.
Per determinare tale ammontare occorre far riferimento, come espressamente indicato all’art. 1 c. 4 del citato decreto, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti legati al calo del fatturato.
Il contributo prevede cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019, il parametro per il calcolo del fondo perduto è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale che decresce all’aumentare del fatturato. In pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all’anno 2019.
RICAVI / COMPENSI | % |
fino a 100 mila € | 60% |
da 100 mila a 400 mila € | 50% |
da 400 mila a 1 milione di € | 40% |
da 1 milione a 5 milioni di € | 30% |
da 5 milioni a 10 milioni di € | 20% |
I limiti del contributo a fondo perduto riguardano:
Il contributo a fondo perduto non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap, né del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.
Il contributo spettante potrà essere fruito, a scelta del contribuente, in due modalità:
Per fruire del contributo occorre presentare – direttamente o tramite intermediario, dando evidenza del possesso dei requisiti richiesti – istanza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione. Le modalità e i termini di presentazione saranno oggetto di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate . I pagamenti partiranno già il prossimo 8 aprile 2021.
Sempre in tema di contributo a fondo perduto, si segnala infine che:
L’agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Contributo a fondo perduto e la restituzione del contributo non spettante.
Per l’utilizzo in compensazione deve essere utilizzato il codice tributo 6941 da inserire a credito nella sezione Erario del modello F24
Per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante è necessario utilizzare il modello F24 ELIDE (che non consente compensazioni) con i seguenti codici tributo:
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/2020 precisa che se la rinuncia è effettuata:
A tale sanzione è possibile applicare la riduzione da ravvedimento operoso, con sanzione sempre del 100% e con i vari importi delle riduzioni possibili (in base al fattore tempo) previste dal DL 472.
Tra le diverse misure inserite nel decreto in commento evidenziamo che è stato aumentato di 1,5 miliardi il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019. Aiuto di stato per il quale si attendono OK dell’Unione Europea ed istruzioni operative dei ministeri competenti
Il Fondo per il turismo invernale risulta incrementato grazie agli stanziamenti per supportare la filiera della montagna, con una quota specifica destinata ai maestri di sci.
Interventi per ridurre i costi delle bollette elettriche e nuove misure per sostenere i settori:
Il decreto in commento dispone all’art. 4 la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi. Ecco le principali novità:
La proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile: slitta, infatti, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non. Con riferimento al termine di sospensione ora prorogato al 30 aprile per la regolarizzazione delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, si segnala anche il termine del 31 maggio 2021 quale data in cui effettuare in unica soluzione i versamenti oggetto di sospensione.
Proroga per la rottamazione: nuovo termine per le somme dovute per le definizioni relative alla rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e “saldo e stralcio”. È previsto che sarà considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni il versamento eseguito integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 c. 14-bis DL 119/2018, effettuato entro:
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 19 c. 1 D.Lgs. 112/99, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, 2019, 2020 e 2021 sono presentate rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31/12/2021, nonché affidati dopo lo stesso 31/12/2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157 c. 3 lett. a), b) e c) DL 34/2020 è disposta una proroga di:
Si differisce, inoltre, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine relativo alle sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all’art. 152 c. 1 DL 34/2020.
Si dispone un nuovo condono: vale a dire l’annullamento dei debiti per gli atti emessi da Agenzia delle entrate-Riscossione dal 2000 al 2011 e, quindi, non più quindi il periodo preannunciato che andava dal 2000 al 2015. È disposta la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 € – considerando la sorte capitale, gli interessi e le sanzioni a periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La cancellazione è ammessa per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 € e precisamente:
Le modalità operative del condono previsto dal Decreto Sostegni e le date di annullamento dei debiti saranno oggetto di prossimo decreto del MEF.
Dalla data di entrata in vigore del decreto sostegno e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:
L’art. 5 Decreto Sostegni contiene tra le altre novità il nuovo calendario delle scadenze fiscali e la pace fiscale per le somme dovute nel biennio 2017 e 2018.
Arriva la “Definizione agevolata” per gli avvisi bonari per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative alle dichiarazioni del 2017 e 2018 a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito nel 2020 un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.
Tali soggetti potranno fruire della “proposta di definizione” che l’AE invierà loro, unitamente alla comunicazione di irregolarità, direttamente nella posta certificata o con raccomandata. La regolarizzazione riguarderà i tributi, gli interessi e i contributi, ma non saranno dovuti sanzioni o somme aggiuntive.
Oggetto della definizione sono i tributi e contributi non pagati o pagati parzialmente che risultano dalle comunicazioni di irregolarità per il periodo d’imposta:
Conseguentemente si dispone anche che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art. 25 c. 1 lett. a) DPR 602/73 sono prorogate di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Sono moltissime le proroghe disposte dal decreto sostegno, alcune delle quali già oggetto di anticipazione da parte del MEF. Ecco il nuovo calendario previsto dal Decreto Sostegni delle scadenze fiscali:
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