Arrivato in gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 34/2020 in vigore dal 19 maggio 2020. Di seguito si analizzano i punti salienti del decreto in attesa della sua conversione in legge.
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Le imprese, con un volume di ricavi nel 2019 (o nell’esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiore a € 250 milioni, e i professionisti, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019
A imprese e professionisti – esclusi quelli iscritti alle casse di previdenza o che hanno percepito l’indennità ai sensi del DL 18/2020 – con ricavi o compensi, nel 2019 (o nell’esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiori a € 5 milioni spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA) sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi (20%, 15% 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1.000.000 e 5.000.000) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi da quest’ultime.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (IRPEF e IRES) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.
Gli interessati devono presentare apposita istanza in via telematica con modalità da stabilire.
Alle società di capitali che hanno ricavi relativi al 2019 superiori a € 5 milioni ma non a € 50 milioni, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non inferiore al 33%, e che hanno deliberato ed eseguito dal 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, spetta, dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Il credito spetta se la società:
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione col Mod. F24 dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro nelle società suddette, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta pari al 20%.
L’investimento massimo del conferimento non può eccedere € 2 milioni e la partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione col Mod. F24
A imprese e professionisti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 5 milioni spetta un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Diversamente, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è pari al 30% dei relativi canoni.
Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’ imposta precedente.
Per la fruizione del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i soggetti locatari esercenti attività economica locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.
È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.
È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi:
a) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi).
La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo.
La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a € 80 mila) sostenute nell’anno 2020.
Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:
Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti
Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l’aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta
A imprese e professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d’imposta del 60% delle spese (fino a € 60 mila) sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione
I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020
L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. sugar tax) sono differite al 1° gennaio 2021
€ 100 annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio, tetto massimo di IVAFE a € 14.000
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato
Riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli e edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta sostitutiva pari all’11% sul maggiore valore attribuito con perizia giurata deve essere versata entro il 30 settembre 2020 e può essere rateizzata, fino a un max. di tre rate annuali di pari importo. Entro lo stesso termine, vanno effettuati la redazione e il giuramento della perizia.
Prevista una proroga al 1° gennaio 2021:
I termini sono ulteriormente prorogati dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.
L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’AE è rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
È rinviata al 1° gennaio 2021 l’introduzione della procedura di integrazione da parte dell’AE dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema d’interscambio dati – SDI che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio), anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Tali versamenti possono essere effettuati:
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.
Dal 2020 è elevato da € 700.000 a € 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, o rimborsabili in conto fiscale
L’intervento ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tenere debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causati dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Indici. Differiti i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione
Proroga al 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi, per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione (dell’imposta di registro (e delle ipocatastali) per omessa registrazione; delle imposte di registro, ipocatastali e di successione a seguito di attribuzione della rendita agli immobili che ne erano privi; per omesso, carente o tardivo versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie dovute in relazione alle dichiarazioni di successione; dell’imposta di donazione, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni).
La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso.
La proroga riguarda anche le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio.
Sono introdotte una serie di modifiche all’art. 68 DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare:
Sono prorogati i seguenti termini:
Il termine è prorogato di un anno.
La sospensione dei termini processuali (art. 83 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è cumulabile con quella del termine di impugnazione (90 giorni) prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Per il 2020, è possibile presentare il Mod. 730 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi
Per il 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 i nuclei composti da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il 20%, sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi
Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020 per:
I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP.
Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, senza bollo
L’art bonus è esteso ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti
Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati
Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è prevista una maggiorazione della misura del credito (in via ordinaria, 12%) al:
Fino al 31 dicembre 2021, il contribuente avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (bonus botteghe, bonus canoni locazione, bonus sanificazione, bonus adeguamento), può optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione – anche parziale – degli stessi crediti d’imposta ad altri soggetti (art. 122 DL 34/2020).
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