Vediamo in dettaglio e Calcoliamo i parametri che fanno rientrare i veicoli tra i falsi autocarri ai fini fiscali.
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L’Agenzia delle entrate con il provvedimento indicato in precedenza ha cercato di individuare dei parametri per individuare quei veicoli appartenenti alla categoria degli autocarri ma che in realtà vengono utilizzate come autovetture.
La differenza ai fini fiscali tra autocarro ed autovettura è enorme.
Gli autocarri godono di una piena deducibilità dei costi di acquisto e di gestione ed una piena detraibilità dell’IVA.
Le autovetture sono considerate beni ad uso promiscuo ed hanno limitata deducibilità dei costi e una detraibilità IVA limitata sia in fase di acquisto che di gestione. Nella pratica si riscontrano diverse casistiche: utilizzo promiscuo generico, auto assegnata come benefit al dipendente, auto utilizzata dall’agente ecc.
I veicoli a motore con almeno 4 ruote sono suddivisi nel codice della strada in due categorie:
Nella categoria M rientrano:
Nella Categoria N rientrano:
Oggetto della discordia sono gli autocarri rientranti nella categoria N1 che possono essere considerati ai fini fiscali come falsi autocarri e quindi da trattare fiscalmente come autovetture.
L’agenzia delle entrate ha dettato una serie di parametri volti all’identificazione dei falsi autocarri, ossia i parametri che fanno rientrare gli autocarri tra le autovetture ai soli fini fiscali.
I parametri da analizzare per stabilire se si tratta di autocarro o autovettura ai fini fiscali si evincono dal libretto di circolazione:
Se tutte le condizioni in precedenza elencate sono verificate è necessario procedere con un ulteriore calcolo per verificare se il veicolo può essere considerato autocarro anche da un punto di vista fiscale.
Abbiamo bisogno di tre ulteriori Valori ricavabili dal libretto di circolazione:
A questo punto è necessario possiamo procedere con il calcolo