L’agenzia delle Entrate, con Provvedimento del direttore emesso in data 6 dicembre 2006, ha individuato i criteri che non consentono di considerare Autocarri ai Fini Fiscali una serie di veicoli a prescindere dalla loro categoria di omologazione.
Vediamo in dettaglio e Calcoliamo i parametri che fanno rientrare i veicoli tra i falsi autocarri ai fini fiscali.
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Automobile Immatricolata Autocarro
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento indicato in precedenza ha cercato di individuare dei parametri per individuare quei veicoli appartenenti alla categoria degli autocarri ma che in realtà vengono utilizzate come autovetture.
La differenza ai fini fiscali tra autocarro ed autovettura è enorme.
Gli autocarri godono di una piena deducibilità dei costi di acquisto e di gestione ed una piena detraibilità dell’IVA.
Le autovetture sono considerate beni ad uso promiscuo ed hanno limitata deducibilità dei costi e una detraibilità IVA limitata sia in fase di acquisto che di gestione. Nella pratica si riscontrano diverse casistiche: utilizzo promiscuo generico, auto assegnata come benefit al dipendente, auto utilizzata dall’agente ecc.
La classificazione dei veicoli a motore
I veicoli a motore con almeno 4 ruote sono suddivisi nel codice della strada in due categorie:
- Veicoli per il trasporto di persone (Categoria M)
- Veicoli per il trasporto delle merci (Categoria N)
Nella categoria M rientrano:
- M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote
- M1: Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
- M2: Veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massimo non superiore a 5 t
- M3: Veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t
Nella Categoria N rientrano:
- N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote;
- N1: Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; (è corretto parlare di autovetture N1?)
- N2: Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- N3: Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 t.
Oggetto della discordia sono gli autocarri rientranti nella categoria N1 che possono essere considerati ai fini fiscali come falsi autocarri e quindi da trattare fiscalmente come autovetture.
Immatricolazioni Autocarro N1: i parametri dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate ha dettato una serie di parametri volti all’identificazione dei falsi autocarri, ossia i parametri che fanno rientrare gli autocarri tra le autovetture ai soli fini fiscali.
I parametri da analizzare per stabilire se si tratta di autocarro o autovettura ai fini fiscali si evincono dal libretto di circolazione:
- Lettera J della carta di circolazione deve essere presente la Categoria N1;
- Lettera J2 che indica il Codice Carrozzeria deve riportare l’identificativo F0 (zero);
- Lettera S1 che indica il numero di posti deve essere uguale o maggiore di 4.
Se tutte le condizioni in precedenza elencate sono verificate è necessario procedere con un ulteriore calcolo per verificare se il veicolo può essere considerato autocarro anche da un punto di vista fiscale.
Calcolo Rapporto Peso-Potenza
Abbiamo bisogno di tre ulteriori Valori ricavabili dal libretto di circolazione:
- PT: Potenza del motore espressa in KW – Lettera P2 del libretto di circolazione;
- MC: Massa complessiva espressa in tonnellate – Lettera F2 del libretto di circolazione;
- T: Tara autocarro espressa in tonnellate – Massa a vuoto a pag. 3 del libretto di circolazione.
Calcolo Autocarro N1
A questo punto è necessario possiamo procedere con il calcolo