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Il Contributo COVID-19 spetta agli esercenti attivita’ d’impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il predetto contributo, spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che:
Il contributo a fondo perduto COVID-19 non concorre a determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e alla determinazione del valore della produzione netta.
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.