Con decorrenza dal 1 luglio 2018 il soggetto titolare di partita Iva che vorrà dedursi il costo e detrarsi l’IVA del rifornimento di carburante, dovrà pagare esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate. Sarà abolito il regolamento della scheda carburante. Inoltre ci sarà l’obbligo di fattura elettronica a carico dei distributori.
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Scheda carburante fino a giugno 2018
Ad eccezione di proroghe, dall’1 luglio 2018, cambieranno le disposizioni in tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva relativi al rifornimento del carburante.
La legge di bilancio 2018 all’art.1, c. 922, ha previato al, fine di dedurre il costo e detrarre l’IVA, che il titolare di partita IVA non potrà più pagare il rifornimento di carburante in contanti, ma dovrà utilizzare carte di
credito, bancomat o carte prepagate.
Non sarà più possibile registrare la scheda carburante in quanto non sarà più riconosciuta come documento utile per la deduzione dei costi e per la detrazione dell’IVA.
Come dedurre i costi del carburante da luglio 2018
Ai fini delle imposte sui redditi la modifica riguarda il comma 1-bis dell’art. 164 del Tuir, disponendo che le spese per carburante per autotrazione di cui al comma 1,
- sia quelle deducibili al 100% perché relative a veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nella propria attività d’impresa (es. taxi),
- sia quelle deducibili nel limite del 20% perché relative a veicoli utilizzati a uso promiscuo, sono deducibili nelle misure appena citate solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate.
Ai fini IVA si aggiunge anche un periodo all’art. 19-bis.1, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972 per allineare tale
disposizione anche alla detraibilità dell’IVA. Infatti, viene disposto che l’IVA relativa al rifornimento di carburante sia detraibile
- nella misura del 40% per i veicoli a uso promiscuo e
- nella misura del 100% per i veicoli a uso esclusivo,
soltanto se l’avvenuta effettuazione dell’operazione è provata dal pagamento mediante carte di credito, debito o prepagate.
Alla luce delle nuove disposizioni normative è abolito il regolamento della scheda carburante.
Fattura elettronica per i distributori di carburanti
Per gli esercenti di impianti stradali di distribuzione viene introdotto dall’art. 1, c. 920 della legge di Bilancio l’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti passivi IVA che si riforniscono.
Pertanto, entro luglio (sempre salvo proroghe) questi esercenti si dovranno dotare delle tecnologie necessarie per emettere fattura elettronica ed essere in grado di fidelizzare i proprio utenti magari introducendo specifica carta carburante per la gestione dei rifornimenti dei soggetti passivi IVA.
Un’ulteriore soluzione possono essere apposite carte prepagate per benzina e carburante che possono garantire la tracciabilità e la conseguente deducibilità dei costi relativi al carburante.
Credito di imposta per le commissioni bancarie dei distributori
D’altro canto, viene concesso a tali esercenti un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.
Il credito sarà da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, perciò per le transazioni 2018 sarà utilizzabile dal 2019.
Strumenti Validi per il pagamento del carburante
Il provvedimento 73203/2018 dell’ Agenzia delle Entrate stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:
- bonifico bancario o postale,
- assegni,
- addebito diretto in conto corrente,
- carte di credito,
- bancomat,
- carte prepagate.
Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le carte carburanti, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.
Norme anti frode sui carburanti
Queste norme sono state introdotte al fine di contrastare la frode dell’IVA sui carburanti, frode molto diffusa per le schede carburante. Tuttavia, già era possibile dal 2011 abbandonare la scheda carburante ai sensi dell’art. 7, c. 2, lett. p) D.L. 70/2011, il quale prevedeva che i soggetti passivi IVA che pagassero il rifornimento di carburante esclusivamente
con carte di credito, debito o prepagate non fossero soggetti alla tenuta della scheda carburante.
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