Scatta la proroga per le scadenze fiscali di Unico 2014 sul filo del rasoio. Il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 16.6.2014 n. 137, giorno dell’originaria scadenza. La proroga riguarda i versamenti collegati ai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014 in scadenza il 16.6.2014 o il 16.7.2014 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. La proroga in questione riguarderà solo le scadenze di UNICO per luglio mentre è opportuno ricordare che le scadenze che cadono dal 1 agosto al 20 agosto sono sempre differite al 20 agosto.
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Scadenze fiscali di Unico 2014: i soggetti interessati
La proroga riguarda tutti i contribuenti che rispettano le seguenti condizioni:
- sono soggetti agli studi di settore;
- rientrano nei limiti di ricavi o compensi di ammontare per ciascuno studio di settore, (5.164.569,00 euro);
Se queste condizioni sono rispettate i contribuenti potranno possono beneficiare della proroga ed effettuare i versamenti devono:
- entro il 7.7.2014 (invece del 16.6.2014), senza alcuna maggiorazione;
- dall’8.7.2014 al 20.8.2014 (invece del 16.7.2014, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga in esame riguarda anche i contribuenti persone fisiche che partecipano a società, associazioni e imprese assoggettate agli studi di settore anche quando devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Riepilogando:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore che siano però diverse da quella rappresentata dal limite dei ricavi o compensi (limite di 5.164.569,00 euro) Tra le clausole è possibile ricordare:
- inizio o cessazione attività,
- non normale svolgimento dell’attività,
- determinazione forfettaria del reddito, ecc.
- cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).
La proroga riguarda anche i contribuenti minimi qualora svolgano attività rientranti negli studi di settore.
Scadenze fiscali di unico 2014: quali versamenti rientrano nella proroga
Per le persone fisiche rientrano nella proroga (al 7.7.2014 o al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%) i seguenti versamenti:
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRPEF;
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP;
- saldo 2013 dell’addizionale regionale IRPEF;
- saldo 2013 e l’eventuale acconto 2014 dell’addizionale comunale IRPEF;
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- saldo 2013 dell’imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “forfettini”);
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “nuovi contribuenti minimi”;
- saldo 2013 dell’imposta sostitutiva sul capital gain e dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati;
- saldo 2013 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
- versamento del saldo IVA 2013 con il modello Unico 2014 se non effettuato entro il 17 marzo i contributi previdenziali di artigiani, commercianti e professionisti (gestione separata)
- versamento del diritto annuale alla CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese
Particolare attenzione meritano i Soci di srl non trasparenti che possono differire solo i contributi INPS, mentre le imposte restano vincolate alle scadenze originarie (giusto per creare un pò di confusione).
La proroga non riguarda i soggetti che hanno presentato il modello 730/2014 o che ricorrono alla compilazione dell’UNICO MINI perchè tale modello non può essere utilizzato da lavoratori autonomi o imprenditori, da soci o associati che devono dichiarare redditi “per trasparenza” e da soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi alle Gestioni INPS artigiani e commercianti.
I versamenti per le persone non fisiche dopo la proroga
Anche in questo caso sono prorogati versamenti comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi:
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRES;
- saldo 2013 e l’eventuale primo acconto 2014 dell’IRAP;
- versamento del saldo IVA 2013 con il modello Unico 2014;
- imposta sostitutiva sul capital gain (per gli enti non commerciali);
- altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- versamento del diritto annuale alla CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.
La proroga è esclusa per i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2014 in seguito:
- alla posticipazione dell’approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2013 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- diversa data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2013 – 30.6.2014)
La rateizzazione dei versamenti dopo la proroga delle scadenze fiscali
La rateizzazione dei versamenti del saldo e del primo acconto prevede il pagamento:
- il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 7.7.2014:
- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2014;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2014.
Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2014:
- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.9.2014;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro l’1.9.2014 (in quanto il 31 agosto cade di domenica).
Come in precedenza accennato, i versamenti cadenti nel mese di agosto sono differiti al 20 agosto. Questa scelta è a regime dal 2012 e riguarda tutti gli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali del mese di agosto.