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Il termine per la comunicazione della PEC al registro delle imprese da parte delle imprese individuali è scaduto lo scorso 1 luglio. Con la comunicazione delle PEC delle ditte indivisuali è stato compiuto un ulteriore passo per il completamento del registro INI-PEC, database che archivia le PEC di imprese e professionisti.

Sanzioni pec per la mancata comunicazione al registro imprese


Per le imprese di vecchia costituzione, prive di PEC, è tempo di correre ai ripari per evitare sanzioni.

Sanzioni PEC dal registro delle imprese

In caso di mancata comunicazione della PEC al registro delle imprese, le ditte individuali già iscritte al 18 dicembre 2012, vedranno irrogarsi una sanzione per omesse comunicazioni obbligatorie al registro delle imprese. La sanzione varia da 103 a 1032 euro (ridotte ad un terzo se effettuate nei 30 giorni successivi).

Per le imprese che si sono iscritte dal 19 dicembre 2012 la mancata indicazione dell’indirizzo PEC comporta la sospensione della pratica per un periodo di 45 giorni. Trascorso tale periodo la pratica si intende respinta.

Per le imprese di nuova costituzione opera un periodo di sospensione pari a 45 giorni durante il quale le imprese devono comunicare la PEC al registro delle imprese.

Sulla vicenda esistono però diverse interpretazioni.

Comunicato Unioncamere su sanzioni PEC

Unioncamere ha emanato una nota sull’obbligo della PEC per le imprese individuali. In particolare, ha precisato che le ditte individuali che non hanno iscritto il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 30 giugno 2013 non saranno assoggettate alle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro); viene tuttavia sospesa la domanda di iscrizione al Registro fino a 45 giorni, decorsi i quali la domanda di iscrizione al Registro viene respinta.