Con la conversione del D.L. 119/2018 nella Legge 136/2018, si conferma la rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter),per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.
Come per le precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di capitale e interessi dovuti all’Ente creditore, aggio di riscossione calcolato su tali somme e spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.
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Con la rottamazione ter il debitore non sarà tenuto aversare:
Per definire in via agevolata le cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della Riscossione, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata
Entro il 30 aprile 2019, deve presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modalustica pubblicata sul sito internet dell’agente della riscossione. Con tale modulo il debitore sceglie:
L’Agente della Riscossione entro e non oltre il 30 giugno 2019 comunicherà ai debitori che l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
In fase di conversione in legge del DL 119/2018 illegislatore è intervenuto per:
Analizziamo nel dettaglio le modifiche introdotte
E’ stato previsto un aumento della dilazione massima per il versamento delle somme dovute per la rottamazione-ter: si passa infatti dalle iniziali 10 rate a 18:
Con uno specifico emendamento viene disposto che ai fini della rottamazione-ter si applicano le disposizioni previste per la rottamazione-bis: in termini pratici, l’Inps provvederà a rilasciare il DURC qualora i carichi contributivi oggetto di posizione debitoria con l’Inps siano compresi nell’istanza di rottamazione, modelloDA-2018. L’eventuale mancato perfezionamento della definizione agevolata determinerà la revoca della certificazione rilasciata in precedenza.
Sempre in fase di conversione in legge del Decreto Fiscale,si è intervenuti sulla disciplina dei pagamenti dovuti ammettendo la previsione di un lieve inadempimento. In termini pratici, non si decade dalla definizione agevolata, art.3 comma 1 D.L. 119, laddove il contribuente effettui il pagamento della prima o unica rata o delle successive, con un ritardo non superiore a 5 giorni.
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