Più tempo per i contribuenti per fare pace con il Fisco: con il decreto Crescita sono stati riaperti i termini per aderire:
sempre in riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
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La nuova scadenza della presentazione della domanda di adesione è il 31 luglio 2019.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo sul proprio sito, a disposizione dei contribuenti interessati, la nuova modulistica, che dovrà essere utilizzata per aderire alle procedure, e precisamente:
Con un comunicato stampa del 3 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate fa presente che non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il prossimo 31 luglio).
Inoltre anche le eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti.
Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione attraverso una delle seguenti modalità:
Con tale modalità chi intende può utilizzare l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te”:
Dopo aver inserito i dati richiesti (elenco delle cartelle e degli avvisi, numero di rate, ecc.) e confermato l’invio, l’Agenzia delle Entrate riscossione invierà una prima e-mail all’indirizzo che indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e, una volta convalidata la richiesta, una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Il Modello DA-2018-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di riconoscimento, può essere inviato alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);
L’elenco degli indirizzi PEC regionali è riportato sui nuovi modelli ed è disponibile anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il Modello DA-2018-R debitamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione di riconoscimento, può anche essere consegnato a mano presso uno degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.
Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2019, il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, da dimostrare con la presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Il contribuente dovrà pagare una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
In riferimento alla modalità di pagamento il contribuente potrà decidere se pagare in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
in base alla normativa, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, le persone fisiche con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
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Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.