La conversione in legge del D.L. 22 ottobre 2016 n 193 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2016 (in un primo momento erano esclusi i ruoli del 2016) nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia.
Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:
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La possibilità di aderire alla rottamazione dei ruoli slitta di 20 giorni, con proroga al 21 aprile all’interno del “decreto legge Terremoto”. La conferma ufficiale si avrà son l’approvazione della legge di conversione del decreto entro la fine di marzo.
La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:
Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
Il responso di Equitalia si avrà entro il 31 maggio 2017 con l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate ed i relativi bollettini di pagamento. Il modello richiede:
La rottamazione delle cartelle prevede il pagamento in un’unica rata o una dilazione fino a 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:
Le scadenze tra il 2017 ed il 2018 saranno così definite:
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
Sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali dilazionate sono forti i dubbi e le valutazioni di convenienza. In caso di rateizzazioni ancora in corso con rate pendenti resta un dubbio sui pagamenti da effettuare tra ottobre 2016 e dicembre 2016. Le rate dilazionate saldate, per effetto dell’art. 31 del DPR 602/73, sono abbinate alle rate più vecchie.
Come di legge anche tra la faq del sole 24 ore sulla rottamazione la norma richiede il solo versamento di tutte le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 al fine di evitare che i contribuenti sospendessero i pagamenti in attesa della rottamazione causando un vuoto per le casse dell’Agente della riscossione. In sostanza, occorre pagare al massimo solamente tre rate che Equitalia abbinerà alle rate scadute meno recenti.
Merita attenzione anche il caso di una rateizzazione decaduta in seguito ai ritardati pagamenti delle rate. In questo caso, il contribuente per essere ammesso alla rottamazione deve pagare tutte le rate scadute del piano decaduto al 31/12/2016 e presentare regolarmente l’istanza di adesione.
Equitalia, durante un confronto con i consulenti del lavoro ha anche chiarito che la procedura si perfeziona con il pagamento della prima rata o dell’unica rata delle somme dovute: quindi in caso di mancato pagamento della prima o unica rata del debito rottamato non si decade dalla rateazione precedente che prosegue. In caso invece di pagamento effettuato in ritardo della prima rata o ritardato/omesso pagamento di una delle rate successive si ha la decadenza sia dalla rottamazione della cartella che dalla rateazione.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi in forza di quanto disposto per la rottamazione dei carichi , viene rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione che andava trasmessa entro il 21 aprile.
Con questa novità, con 5 mesi di ritardo e a tempi ormai scaduti (il tutto voluto?), si consente il rilascio del DURC a chi presenta istanza di definizione agevolata.
La norma prevede inoltre che si possa procedere all’annullamento del DURC qualora il contribuente non rispetti il piano di adesione con il pagamento di una o dell’unica rata della rottamazione delle cartelle.
In questo caso le procedure DURC ONLINE saranno aggiornate con la nuova sezione DURC Annullati.
La presentazione dell’istanza di rottamazione dei ruoli, ad oggi non incide sul rilascio del DURC.
Per i crediti rateizzati presso gli Agenti della Riscossione, alla data di entrata in vigore del decreto legge di cui trattasi, continuerà ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino ad eventuale comunicazione di revoca da parte dell’Agente medesimo della dilazione concessa.
ContiTu è un nuovo servizio che consente, a tutti coloro che hanno aderito alla definizione agevolata, di decidere quali debiti pagare. In pratica, il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, entro il 31 luglio potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare, consapevole che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria.
Per usufruire del servizio è necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che si vogliono pagare. Il servizio calcola l’importo di ciascuna rata e il totale. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento.
Nel corso di un tavolo tecnico con l’ODCEC di Roma, Equitalia ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti della rottamazione dei ruoli. Qui di seguito una serie di risposte Fornite:
Sì, può accedere il contribuente decaduto prima del 24/10/2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016).
Rientrano inoltre nella rottamazione le rateizzazioni in corso a condizione che entro il 31/03/2017 risulti saldato l’importo delle rate in scadenza nel 2016
Il contribuente può rinunciare alla definizione agevolata entro il 31 marzo con un’apposita dichiarazione. In caso non paghi la prima o unica rata sarà revocata la sospensione ed il contribuente può continuare a pagare le rate precedenti
Nella definizione agevolata rientranoi carichi (ruoli, avvisi di addebito ecc.) affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 ed il 2016. La data di consegna dei carichi iscritti a ruolo si ricava dalle disposizioni dell’art. 4 del DM 321/99:
Si
Si
Per le rateizzazioni approvate dopo il 24/10/2016 non ricorre l’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel 2016.
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