Nel D.L. n.104 del 14 agosto 2020 è stata prevista la possibilità di rivalutare i beni di proprietà dell’azienda, se iscritti a bilancio prima del 31 dicembre 2019.
La tale misura ha due caratteristiche principali:
La procedura è contenuta all’art.110 e per le imprese rappresenta una valida opportunità di patrimonializzazione e di maggiore deducibilità di costi.
Se il testo fosse convertito in legge nell’attuale versione, l’agevolazione riguarderebbe buona parte delle immobilizzazioni iscritte a bilancio comprese quelle interamente ammortizzate.
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La rivalutazione ha lo scopo di favorire una patrimonializzazione per le aziende, a costi contenuti.
Con il termine rivalutazione s’intende l’aumento del valore di uno o più beni iscritti nell’attivo di stato patrimoniale.
Tale procedura può avere rilevanza:
Mentre la rilevanza contabile è automatica e gratuita, quella fiscale è facoltativa e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva al 3% per le aziende che decidono di goderne.
Si tratta di un vantaggio importante, in particolare perché possibile con un’imposta sostitutiva bassa rispetto a quelle del passato (che erano tra il 10% e il 16%).
La rivalutazione va registrata necessariamente nel bilancio di esercizio 2020, ciò consetirebbe di godere dei vantaggi fiscali a partire dall’esercizio 2021.
Vale la pena citare testualmente il comma 4 dell’art.110 del decreto che riporta quanto segue:
“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.”
Per poter effettuare la rivalutazione dei beni nell’attivo di stato patrimoniale, è necessario registrare una contropartita equivalente nelle passività.
Tale contropartita viene chiamata “saldo attivo di rivalutazione”, che può essere:
In entrambi i casi, il saldo è sottoposto a particolari vincoli da parte della legge.
Il D.L. n.104 del 14 agosto 2020 ha però previsto che esso possa essere “affrancato”, ovvero liberato di tali vincoli, se:
Dice infatti il comma 3 dell’art. 110: “Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento”
Il decreto prevede che a poter beneficiare della rivalutazione dei beni possano essere:
Questi, a patto che redigano il bilancio attraverso i principi nazionali OIC.
Le aziende che redigono invece il bilancio con i principi contabili internazionali IAS/IFRS sono escluse.
Per quanto riguarda invece le tipologie dei beni, si considerano quasi tutte le tipologie di immobilizzazioni, ovvero:
Sono invece escluse le immobilizzazioni di produzione e scambio, considerabili dunque come merce perché facenti parte del business aziendale.
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