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Nel D.L. n.104 del 14 agosto 2020 è stata prevista la possibilità di rivalutare i beni di proprietà dell’azienda, se iscritti a bilancio prima del 31 dicembre 2019. 

La tale misura ha due caratteristiche principali: 

  1. aumento semplificato del valore patrimoniale dell’azienda
  2. vantaggi fiscali nel caso di ammortamento dei beni rivalutati

La procedura è contenuta all’art.110 e per le imprese rappresenta una valida opportunità di patrimonializzazione e di maggiore deducibilità di costi. 

Se il testo fosse convertito in legge nell’attuale versione, l’agevolazione riguarderebbe buona parte delle immobilizzazioni iscritte a bilancio comprese quelle interamente ammortizzate.

Come funziona la rivalutazione

La rivalutazione ha lo scopo di favorire una patrimonializzazione per le aziende, a costi contenuti.

Con il termine rivalutazione s’intende l’aumento del valore di uno o più beni iscritti nell’attivo di stato patrimoniale. 

Tale procedura può avere rilevanza: 

  • civilistica e contabile, con un semplice aumento del valore in stato patrimoniale
  • fiscale, con deduzione di maggiori quote di ammortamento dal risultato di conto economico

Mentre la rilevanza contabile è automatica e gratuita, quella fiscale è facoltativa e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva al 3% per le aziende che decidono di goderne. 

Si tratta di un vantaggio importante, in particolare perché possibile con un’imposta sostitutiva bassa rispetto a quelle del passato (che erano tra il 10% e il 16%). 

La rivalutazione va registrata necessariamente nel bilancio di esercizio 2020, ciò consetirebbe di godere dei vantaggi fiscali a partire dall’esercizio 2021. 

Vale la pena citare testualmente il comma 4 dell’art.110 del decreto che riporta quanto segue:

“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.”

Destinazione del saldo attivo di rivalutazione



Per poter effettuare la rivalutazione dei beni nell’attivo di stato patrimoniale, è necessario registrare una contropartita equivalente nelle passività. 

Tale contropartita viene chiamata “saldo attivo di rivalutazione”, che può essere:

  • registrato nel capitale
  • accantonato in una riserva in sospensione di imposta

In entrambi i casi, il saldo è sottoposto a particolari vincoli da parte della legge. 

Il D.L. n.104 del 14 agosto 2020 ha però previsto che esso possa essere “affrancato”, ovvero liberato di tali vincoli, se:

  1. registrato come riserva
  2. pagando un’imposta sostitutiva del 10% in capo alla società

Dice infatti il comma 3 dell’art. 110: “Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento”

Beneficiari e voci ammissibili della rivalutazione

Il decreto prevede che a poter beneficiare della rivalutazione dei beni possano essere:

  • società di capitali
  • altri enti commerciali

Questi, a patto che redigano il bilancio attraverso i principi nazionali OIC. 

Le aziende che redigono invece il bilancio con i principi contabili internazionali IAS/IFRS sono escluse. 

Per quanto riguarda invece le tipologie dei beni, si considerano quasi tutte le tipologie di immobilizzazioni, ovvero: 

  • terreni e fabbricati
  • impianti, macchinari e attrezzature
  • marchi e brevetti
  • partecipazioni in società controllate e collegate

Sono invece escluse le immobilizzazioni di produzione e scambio, considerabili dunque come merce perché facenti parte del business aziendale.