Il DPR 600/73 prevede che per alcune tipologie di reddito siano applicate in fase di emissione della fattura una ritenuta d’acconto sull’importo da corrispondere che deve essere versato come anticipo sulle imposte.
La ritenuta d’acconto rappresenta, infatti, un’anticipazione delle imposte versata in percentuale variabile in base alla tipologia di reddito dal sostituto d’imposta che trattiene la somma dal compenso del percipiente.
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Ritenuta d’acconto: chi la effettua
Ad operare la ritenuta d’acconto devono essere tutti i soggetti, diversi dalle persone fisiche che operano in qualità di sostituti di imposta:
- gli enti e le società (indicati nell’articolo 73, comma 1, DPR n. 917/86),
- le società e associazioni (indicate nell’articolo 5, DPR n. 917/86),
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (ai sensi dell’articolo 55, DPR n. 917/86), o imprese agricole,
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni,
- il curatore fallimentare,
- il commissario liquidatore,
- il condominio quale sostituto d’imposta,
Ogni qualvolta questi soggetti corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato devono operare la ritenuta d’acconto. Le somme soggette a ritenuta sono:
- le partecipazioni agli utili
- le prestazioni di lavoro autonomo (liberi professionisti) – Calcola le tue fatture con ritenuta d’acconto
- le prestazioni di lavoro occasionale – Calcola le ricevute per lavoro occasionale
- le prestazioni per attività di intermediazione
La ritenuta non deve essere operata:
- per prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa;
- per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero;
- per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- sui compensi di importo complessivo inferiore a 25,82 euro
La percentuale di ritenuta d’acconto o di imposta
Per ogni singolo caso di applicazione delle ritenute in precedenza indicati è necessario prestare attenzione alla giusta aliquota da applicare alla ritenuta. La tabella riepilogativa a fine articolo evidenzia la corretta percentuale da calcolare ed anche la base imponibile da considerare per il calcolo, in quanto spesso può essere previsto un abbattimento della stessa.
La ritenuta a titolo di imposta
Qualora le somme e i valori siano corrisposti a soggetti non residenti, per prestazioni effettuate nel territorio dello Stato, la ritenuta è operata a titolo d’imposta, e si applica anche per le prestazioni rese nell’esercizio di imprese.
Aliquota Ritenuta d’acconto e di imposta: Tabella Riepilogativa
Nella seguente tabella sono riepilogate le principali ritenute d’acconto per argomento. Le norme di riferimento sono gli artt. 25, 25-bis e 25-ter dek DPR 600/73. Le ritenute d’acconto vanno versate entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento utilizzando il modello f24 ed il codice tributo indicato in tabella. In ogni riga è presente anche il codice tributo per il versamento della ritenuta d’acconto.
La base imponibile è determinata partendo dal compenso o dall’utile ed in alcuni casi deve essere ridotta della percentuale di ritenuta d’acconto indicata in tabella.
Natura del compenso su cui calcolare ritenuta d’acconto | Percentuale Ritenuta | Base Imponibile | Codice tributo |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo da parte di esercenti arti e professioni (es. codice ritenuta d’acconto 1040) |
20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di amministratore di condominio | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% | 100% | 1040 |
Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno | 20% | 75% | 1040 |
Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno
(soggetti di età inferiore a 35 anni) |
20% | 60% | 1040 |
Utili derivanti da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro | 20% | 100% | 1040 |
Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone | 20% | 100% | 1040 |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale
(non residenti) |
30% | 100% | 1040 |
Compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato
(non residenti) |
30% | 100% | 1040 |
Compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari | 23% | 50% | 1040 |
Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con l’ausilio in via continuativa di personale) | 23% | 20% | 1040 |
Incaricati alle vendite a domicilio | 23% | 78% | 1040 |
Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRPEF | 4% | 100% | 1019 |
Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRES | 4% | 100% | 1020 |
Aggiornamento Cod. Tributo 2017
Fino al 31 dicembre 2016 per il versamento delle ritenute per i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari era previsto un codice tributo specifico. Dal 2017 si è provveduto ad un accorpamento dei principali codici tributo per le ritenute. In seguito a queste nuove modifiche, il codice tributo 1038, utilizzato per queste tipologie di ritenute di acconto è stato inglobato nel generico codice tributo 1040 che ricomprende le ritenute di acconto riconducibili al lavoro autonomo.