In un precedente articolo ci siamo soffermati sulla diminuzione degli interessi legali che dal 2014 dovranno essere calcolati applicando un tasso dell’1%. Nello stesso articolo abbiamo accennato alle conseguenze fiscali facendo riferimento al solo ravvedimento operoso: ma anche altri istituti fiscali risentono della variazione del tasso di interesse legale.
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Variazione Interessi legali negli istituti deflattivi del contenzioso tributario
La riduzione all’1% del tasso di interesse legale dal 2014 produrrà effetti anche in caso di versamento rateale delle somme dovute in seguito alle definizione dei principali istituti deflativi del contenzioso:
- adesione agli inviti al contraddittorio sulle rate (successive alla prima), si pagano gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- adesione ai processi verbali di constatazione, sulle rate (successive alla prima), si pagano gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
- accertamento con adesione, sulle rate (successive alla prima), si pagano gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
- acquiescenza all’accertamento, sulle rate (successive alla prima), si pagano gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, sulle rate (successive alla prima), si pagano gli interessi legali calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
Per tutti gli istituti deflattivi del contenzioso il tasso di interesse legale da prendere come riferimento è quello in vigore al momento della definizione dell’istituto.
Gli interessi legali negli altri ambiti
La nuova misura dell’1% del tasso di interesse legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR)
Adeguamenti in materia di imposte indirette
Il tasso di interesse legale incide in materia di imposte indirette. In seguito alla diminuzione, con un successivo Decreto ministeriale, saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.