La Legge di Bilancio 2019 ( art. 1 comma 9, della legge 31 dicembre 2018, n. 145), ha ampliato, per la platea dei contribuenti composta da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, il regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, se nell’anno precedente tali soggetti conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
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I soggetti che possono fa parte del regime forfetario sono le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa anche sotto forma di imprese familiari, di arti o professioni. Sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati.
La Legge di Bilancio 2019 ha semplificato l’accesso al regime prevedendo esclusivamente una sola condizione:
aver conseguito ricavi ovvero aver percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
La disciplina fino al 31 dicembre 2018, prevedeva che potessero accedere e permanere nel regime i soggetti che, nell’annualità precedente, presentassero i seguenti requisiti:
I limiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali e le distinzioni di ricavi previsti per le diverse attività in base ai codici Ateco sono stati abrogati.
È opportuno precisare che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario:
Sono state confermate alcune cause ostative all’ingresso al regime forfettario e precisamente:
I requisiti già previsti sono stati introdotti nuovi limiti, precisamente:
Ulteriore causa di esclusione dal regime forfettario è rappresentata dal prevalente svolgimento dell’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.
Lo stesso divieto è esteso a prestazioni svolte nei confronti di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente all’attuale e ex datore di lavoro.
I parametri per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti ed il momento della verifica è la data di accesso al regime per le attività già avviate o la data di apertura della partita IVA per le nuove attività.
Il nuovo regime forfettario impone vincoli più stringenti per la contemporanea partecipazione in società.
Mentre fino al 2018 l’incompatibilità riguardava la partecipazione in società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti, dal 2019 si è ampliata a tutte le srl che si controllano direttamente o indirettamente oppure che esercitano attività economiche che siano riconducibili direttamente o indirettamente a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario.
Quindi l’accesso al regime forfettario è escluso quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
Con le nuove disposizioni è esclusa la partecipazione ad imprese familiari.
Il regime forfettario è un regime naturale per chi rispetta il requisito di accesso e non ha limiti di durata.
Trattandosi di un regime naturale proprio dei contribuenti minori è possibile transitare dal regime semplificato a quello forfetario tenendo semplicemente un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nella prima dichiarazione IVA utile.
Ai fini dell’accesso al regime, nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione.
Si fuoriesce dal regime forfetario quando:
La fuoriuscita dal regime decorre sempre dall’anno successivo e non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso a seguito dell’opzione oppure dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.
Il regime agevolato è escluso dalla disciplina IVA, quindi i forfettari non devono:
Ai fini delle imposta sul reddito i soggetti forfettari sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva ai fini dell’Irpef, dell’Irap, delle addizionali regionali e comunali nella misura del 15% sui ricavi incassati nell’anno precedente, abbattuti delle percentuali dei coefficienti di redditività previste e diminuiti dei contributi previdenziali pagati.
L’utilizzo del regime forfettario e del regime di vantaggio determina l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 909 della L. 205/2017), verso i privati mentre rimane l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tali soggetti, secondo quanto si legge in una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate:
Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare apposita annotazione in cui si indica che si tratta di operazione soggetta al regime forfetario con i relativi estremi normativi.
E’ utile ricordare che sulle fatture emesse va assolta l’imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta che è obbligato comunque a inviare la Certificazione dei compendi e a indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Come previsto per il precedente regime forfettario e per il regime di vantaggio, è necessario operare la rettifica della detrazione IVA per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili all’atto dell’accesso al regime agevolato.
Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, l’IVA detratta all’atto dell’acquisto dei beni ammortizzabili è rettificabile solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi:
Ai fini della rettifica della detrazione, non si considerano ammortizzabili:
La rettifica della detrazione è dovuta nella misura in cui i beni non siano ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime agevolato, ossia non siano state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento
La rettifica ovviamente a sfavore del contribuente della detrazione dell’imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie, va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (cfr. anche co. 9 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72).
Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente.
Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l’IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il 16 marzo 2019.
Con le nuove disposizione per il regime forfettario del 2019 la platea dei soggetti interessati si è ampliata ed in molti casi può interessare soggetti che abbiano un lavoratore alle proprie dipendenze
L’abrogazione del vincolo dei 5000,00 euro di costi per il personale consente ai datori di lavori di accedere al regime forfettario e contestualmente avere dipendenti alle proprie dipendenze.
In questo caso è opportuno precisare che il soggetto rientrante nel regime forfettario non è sostituto di imposta e per tale motivo non potrà trattenere le imposte per conto del lavoratore dipendente.
In questo caso il cedolino del dipendente sarà al lordo delle ritenute fiscali. In busta paga il datore di lavoro tratterrà le sole ritenute previdenziali da versare all’INPS con le solite procedure.
In questo caso il lavoratore dovrà presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi ed in particolare il modello Unico (non il 730 in quanto il datore di lavoro non è sostituto di imposta) e dovrà versare autonomamente le imposte che, come per i lavoratori autonomi, prevedono il versamento anche degli acconti per l’anno in corso.
Il datore di lavoro non sarà tenuto al rilascio della certificazione fiscale (almeno finora) e dovrà indicare il codice fiscale del dipendente nel apposito quadro RS della dichiarazione dei redditi.
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