Il regime forfettario è stato modificato dalla legge di stabilità per il 2019. Ti invito a leggere la guida al regime forfettario 2019
Update: La legge di stabilità 2016 ha modificato il regime forfettario: qui tutte le info sul regime forfettario 2016 ed i vantaggi per i contribuenti
Scopo delle nuovi disposizioni è semplificare gli adempimenti per le PMI e professionisti sostituendo i regimi agevolati al 2015 che sono:
Il regime forfettario in vigore al 1 gennaio 2015 prevede, per imprenditori e professionisti in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito soggetto ad un’unica imposta pari al 15% sul reddito effettivamente conseguito.
Alle nuove modalità di determinazione del reddito è stato affiancato un regime contributivo opzionale per le imprese con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.
Guida al Contenuto
Il nuovo regime è il regime naturale per le nuove imprese avviate a partire dal 2015 che rispettino i requisiti previsti dalle nuove disposizioni.
Il primo requisito da rispettare è rappresentato dal rientro in soglie di reddito che variano dai 15.000 ai 40.000 euro in base alla tipologia di attività svolta. Le caratteristiche del nuovo regime sono:
Il regime forfettario opera come regime naturale per i soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla normativa; resta la facoltà di optare per il regime ordinario. Il regime è caratterizzato:
Il coefficiente di redditività da applicare è differente in base alla tipologia di attività. La seguente tabella riporta i valori soglia in base ai Codici Ateco delle diverse attività. Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono presenti in dettaglio i Codici Ateco 2015 e precedenti per la consultazione.
Tabella Codici Ateco 2007 | Gruppi di settore | Limite dei ricavi/compensi 2015 | coefficiente di redditività | |
1 | (10 – 11) | Industrie alimentari e delle bevande | 35.000 | 40% |
2 | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40.000 | 40% |
3 | 47.81 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 30.000 | 40% |
4 | 47.82 – 47.89 | Commercio ambulante di altri prodotti | 20.000 | 54% |
5 | (41 – 42 – 43) – (68) | Costruzioni e attività immobiliari | 15.000 | 86% |
6 | 46.1 | Intermediari del commercio | 15.000 | 62% |
7 | (55 – 56) | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 40.000 | 40% |
8 | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 15.000 | 78% |
9 | (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | Altre attività economiche | 20.000 | 67% |
I soggetti rientranti nei regimi speciali non possono accedere al nuovo regime forfettario. I regimi speciali sono:
Il nuovo regime forfetario esonera i contribuenti dal versamento dell’Iva e da una serie di adempimenti che può essere elencata:
È prevista la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi. Si resta in attesa dei chiarimenti INPS.
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