Il ravvedimento operoso alleggerisce le sanzioni con la circolare 27/2013 dell’agenzia delle entrate. In seguito alle richieste di chiarimenti l’Agenzia delle entrate si sofferma in particolare su 3 punti:
- insufficiente versamento nel termine lungo;
- efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti;
- carenti versamenti in sede di definizione dell’accertamento.
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Ravvedimento operoso e insufficiente versamento nel termine lungo
Nella circolare l’agenzia riprende il concetto di termine lungo per il versamento delle imposte, inteso come il differimento di trenta giorni dal versamento della scadenza del saldo delle imposte. La maggiorazione dell’ o,4% prevista per il versamento nel termine lungo deve essere intesa come parte integrante del tributo stesso. Tale maggiorazione non necessità di uno specifico codice tributo ma è parte integrante del tributo.
In caso regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso del versamento delle imposte nel termine lungo per il versamento del saldo possono configurarsi due fattispecie:
- il contribuente può versare entro 30 giorni dal termine lungo le imposte dovute comprensive della maggiorazione (0,4%), gli interessi moratori previsti e la sanzione del 3% sulle imposte comprensive della maggiorazione.
- il contribuente può versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione le imposte dovute comprensive della maggiorazione (0,4%), gli interessi moratori previsti e la sanzione del 3,75% sulle imposte comprensive della maggiorazione.
Efficacia del ravvedimento operoso in presenza di versamenti carenti
L’agenzia ribadisce che il ravvedimento possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente per la parte versata entro la scadenza dei termini per il versamento con ravvedimento spontaneo.
La circolare si sofferma sul dies a quo dal quale far decorrere i termini per il calcolo del ravvedimento operoso con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto: in caso di omesso versamento delle imposte entro la scadenza ordinaria (16 giugno) e entro il termine lungo lungo (16 luglio) per il calcolo del ravvedimento è necessario sempre far riferimento alla prima scadenza (scadenza naturale). Scaduti i termini per il ravvedimento le sanzioni saranno irrogate dagli uffici con gli interessi.
Qualora il versamento con ravvedimento sia insufficiente (importante specificare codici tributo per sanzioni ed interessi), il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato facendo riferimento alla quota dell’imposta proporzionata a quanto versato a vario titolo. Le sanzioni sulla differenza non sanata saranno irrogate dagli uffici.
Carenti versamenti per la definizione degli accertamenti
Sul punto l’agenzia invita gli uffici a salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l’intenzione del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti dell’acquiescenza e della definizione delle sanzioni. In questi casi l’agenzia è dell’avviso che l’acquiescenza e la definizione delle sole sanzioni possa ritenersi validamente perfezionata se la differenza tra dovuto e pagato si di lieve entità e non assume alcun effetto preclusivo il versamento dell’integrazione in lieve ritardo.
Su quest’ultimo punto è auspicabile un estensione di tale flessibilità anche per gli altri istituti al fine di offrire al contribuente una maggiore cooperazione in caso di piccole imprecisioni.
Di seguito il testo della circolare sul perfezionamento del ravvedimento operoso completa di esempi.