Fisco

Quadro RW Cripto Attività dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate – Settembre 2024

La Risposta n. 181/2024 della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW per le cripto-attività e l’applicazione dell’imposta di bollo.

Obbligo di compilazione del Quadro RW

Dal 1° gennaio 2023, tutte le cripto-attività, e non solo le cripto-valute, devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi. Questo obbligo riguarda tutti i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività, anche se non direttamente, ma come titolari effettivi.

Esonero dall’obbligo di monitoraggio

L’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 si applica anche alle cripto-attività. Questo significa che non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Applicazione dell’imposta di bollo

L’imposta di bollo si applica anche alle comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività. Tale imposta è dovuta almeno una volta all’anno, anche in assenza di un obbligo di invio o di redazione da parte dell’ente gestore. I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta di bollo sono gli operatori bancari, finanziari o assicurativi che operano sul territorio italiano, compresi i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Se l’intermediario italiano applica l’imposta di bollo, come nel caso presentato nell’istanza, il contribuente non deve applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività, ma è comunque tenuto a compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16.

Imposta sul valore delle cripto-attività (alternativa all’imposta di bollo)

Dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ad esempio, quando le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti o archiviate su dispositivi personali. L’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille e va versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Conclusione

Nel caso specifico dell’Istante che ha presentato il quesito, avendo il prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano applicato l’imposta di bollo, l’Istante non è tenuto ad applicare l’imposta sulle cripto attività. Tuttavia, è tenuto alla compilazione del Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale.

Antonio Palmieri

Laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo "Il ruolo dell'HTML nelle operazioni di web marketing", iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro, sono un libero professionista che non trascura le potenzialità offerte dal web che resta la mia grande passione: lavoro e passione si integrano in Codice Azienda, blog che curo dal 2007 in cui affronto temi che riguardano imprenditori e professionisti. Nel mio curriculum le esperienze e le competenze.

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