La Risposta n. 181/2024 della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW per le cripto-attività e l’applicazione dell’imposta di bollo.
Guida al Contenuto
Obbligo di compilazione del Quadro RW
Dal 1° gennaio 2023, tutte le cripto-attività, e non solo le cripto-valute, devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi. Questo obbligo riguarda tutti i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività, anche se non direttamente, ma come titolari effettivi.
Esonero dall’obbligo di monitoraggio
L’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 si applica anche alle cripto-attività. Questo significa che non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Applicazione dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo si applica anche alle comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività. Tale imposta è dovuta almeno una volta all’anno, anche in assenza di un obbligo di invio o di redazione da parte dell’ente gestore. I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta di bollo sono gli operatori bancari, finanziari o assicurativi che operano sul territorio italiano, compresi i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Se l’intermediario italiano applica l’imposta di bollo, come nel caso presentato nell’istanza, il contribuente non deve applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività, ma è comunque tenuto a compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16.
Imposta sul valore delle cripto-attività (alternativa all’imposta di bollo)
Dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ad esempio, quando le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti o archiviate su dispositivi personali. L’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille e va versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Conclusione
Nel caso specifico dell’Istante che ha presentato il quesito, avendo il prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano applicato l’imposta di bollo, l’Istante non è tenuto ad applicare l’imposta sulle cripto attività. Tuttavia, è tenuto alla compilazione del Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale.