Dal 1° luglio 2019, tutte le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali relativi a cause tributarie dovranno essere effettuati esclusivamente tramite modalità telematiche. Da tale data diventa operativo a pieno regime il processo tributario telematico.
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Le parti del processo tributario saranno (i consulenti e gli organi tecnici) saranno tenuti a notificare e depositare:
esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.
È invece prevista la facoltà, e non l’obbligo, di utilizzare tale modalità solo per i soggetti che vanno in giudizio senza assistenza tecnica ossia per coloro che hanno controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro.
In questo caso le notifiche e i depositi potranno essere effettuati in modalità non telematica, previa indicazione, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Le comunicazioni potranno avvenire tramite indirizzo PEC. Saranno invece eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria nelle seguenti ipotesi:
Il difensore e il dipendente di cui si avvale l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo devono attestare la conformità della copia informatica (tale copia può essere presentata anche per immagine) depositata in modalità telematiche.
In pratica, nel compimento dell’attestazione di conformità, tali soggetti assumono a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali, con tutte le responsabilità che ne derivano.
Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria.
Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.
Il processo telematico presenta anche la novità di poter partecipare all’udienza pubblica a distanza, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.
È necessaria a tale scopo un’apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione sarà equiparato all’aula di udienza.
Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati è suggerito l’utilizzo dei formati PDF/A-1a o PDF/A-1b, con una dimensione massima consentita, per ciascun file, di 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. L’utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili anomalie che altrimenti verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa “gestione” e successiva “conservazione” dei documenti informatici inviati.
Il file può essere denominato liberamente ma non potrà superare la lunghezza di 100 caratteri. Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. È comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.
Tutti i documenti e tutti gli allegati dovranno essere digitalmente firmati. La firma digitale prevista per il deposito degli atti aggiunge l’estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m).
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