Lavoro

Patente a Crediti in Edilizia: Punti Principali

Questa guida fornisce una sintesi della disciplina nuova “patente a crediti in edilizia” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, come stabilito dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) e dettagliato nel Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.

Obiettivo principale della patente a punti in edilizie: l’obiettivo principale della patente a crediti è quello di migliorare la sicurezza nei cantieri edili, incentivando le imprese e i lavoratori autonomi ad adottare comportamenti virtuosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Punti chiave della normativa:

  • Obbligo di possesso: A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008) sono tenuti a possedere la patente a crediti. Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.
  • Rilascio della patente: La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite il proprio portale online. Per ottenerla, i soggetti interessati devono presentare domanda online, dichiarando il possesso di specifici requisiti (iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva, formazione, ecc.).
  • Fase transitoria fino al 31 ottobre 2024: La circolare INL n. 4/2024 precisa che, fino al 31 ottobre 2024, è possibile operare in cantiere presentando un’autocertificazione del possesso dei requisiti tramite PEC. Dal 1° novembre 2024, sarà obbligatorio aver presentato domanda di rilascio della patente tramite il portale INL.
  • Punteggio iniziale e crediti: Al momento del rilascio, la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino ad un massimo di 100. L’incremento avviene in base a diversi criteri, tra cui la storicità dell’azienda, l’assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza, la formazione dei lavoratori, gli investimenti in tecnologie per la sicurezza, ecc.
  • Decurtazione dei crediti: Il punteggio della patente è soggetto a decurtazioni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accertate con provvedimenti definitivi (es. sentenze, ordinanze-ingiunzione). Le decurtazioni variano a seconda della gravità della violazione, come specificato nell’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008.
  • Sospensione della patente: L’INL può sospendere la patente, in via cautelare, fino a 12 mesi in caso di infortuni gravi o mortali che si verificano nei cantieri. La sospensione è obbligatoria in caso di morte del lavoratore e la sua durata è determinata in base alla gravità dell’infortunio, della violazione e di eventuali recidive.
  • Recupero dei crediti: È possibile recuperare i crediti decurtati, fino ad un massimo di 15, a seguito della valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL. Il recupero è subordinato all’adempimento di specifici obblighi formativi e/o alla realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza.
  • Sanzioni: Operare in un cantiere senza la patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nel cantiere, con un minimo di 6.000 euro.

Documenti Necessari per la Patente a Crediti

Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare i seguenti documenti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: Questo requisito è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Questo requisito è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità: Questo requisito è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente: Questo requisito è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente: Questo requisito è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente: Questo requisito è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Non tutti i requisiti sono necessari per tutte le categorie di soggetti. Ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

La richiesta della patente a crediti deve essere effettuata online attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Autocertificazione temporanea Patente a crediti

L’autocertificazione temporanea, da presentare tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it entro il 31 ottobre 2024, deve contenere l’attestazione del possesso dei requisiti necessari per ottenere la “patente a crediti”. Questi requisiti sono elencati nell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono gli stessi richiesti per la presentazione della domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° ottobre 2024-
In sostanza, l’autocertificazione temporanea deve attestare, laddove richiesto dalla normativa vigente, il possesso dei seguenti requisiti:
  • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
La Circolare INL n. 4 del 23/09/2024 specifica che non tutti questi requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti. Ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Inoltre, l’attestazione relativa alla regolarità contributiva e fiscale riguarda l’essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio della certificazione.
L’autocertificazione temporanea ha validità fino al 31 ottobre 2024 e obbliga l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della sola autocertificazione, essendo indispensabile aver presentato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Cosa rischia chi opera senza patente a crediti

Le conseguenze per le imprese e i lavoratori autonomi che non possiedono la “patente a crediti”, o che non soddisfano i requisiti richiesti, sono le seguenti:
  • Non possono operare nei cantieri. A partire dal 1° ottobre 2024, la “patente a crediti” è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili in Italia.
  • Sono soggetti a sanzioni. Chi opera in un cantiere senza la patente o con una patente con meno di 15 crediti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, e comunque non inferiore a 6.000 euro.
  • Possono essere esclusi dalla partecipazione ai lavori pubblici. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può adottare un provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici nei confronti delle imprese che operano senza la patente o con una patente con meno di 15 crediti.
  • I committenti o i responsabili dei lavori che non verificano il possesso della patente sono soggetti a sanzioni. La sanzione amministrativa pecuniaria per i committenti o i responsabili dei lavori che non verificano il possesso della patente va da 711,92 a 2.562,91 euro.
Le imprese e i lavoratori autonomi che non soddisfano i requisiti per il rilascio della patente, o che hanno subito una decurtazione dei crediti, possono richiedere il recupero dei crediti. Il recupero è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, che terrà conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della eventuale realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, non sono soggette all’obbligo della patente a crediti.

Elementi per Aumentare i Crediti della Patente a Crediti

Il punteggio iniziale della “patente a crediti” è di 30 crediti, incrementabili fino a un massimo di 100 crediti. Ecco gli elementi che permettono di aumentare il punteggio:

Storicità dell’azienda

In base alla data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al momento del rilascio della patente, è possibile ottenere fino a 10 crediti aggiuntivi:
  • Da 5 a 10 anni di iscrizione: 3 crediti
  • Da 11 a 15 anni di iscrizione: 5 crediti
  • Da 16 a 20 anni di iscrizione: 8 crediti
  • Oltre 20 anni di iscrizione: 10 crediti

Assenza di decurtazioni

Per ogni biennio successivo al rilascio della patente senza decurtazioni, il punteggio aumenta di 1 credito, fino a un massimo di 20 crediti. Tuttavia, l’incremento è sospeso in caso di contestazione di violazioni dell’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008, fino alla decisione definitiva.

Attività, investimenti o formazione in salute e sicurezza sul lavoro

È possibile ottenere fino a 30 crediti per:
  • Possesso della certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001: 5 crediti
  • Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: 4 crediti
  • Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno un terzo dei lavoratori: 6 crediti, incrementati a 8 crediti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri
  • Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la partecipazione all’addestramento pratico in cantiere: 3 crediti

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • Da 5.000,00 a 25.000,00 euro: 1 credito
  • Da 25.000,01 a 50.000,00 euro: 3 crediti
  • Superiore a 50.000,01 euro: 6 crediti

Dimensione dell’organico aziendale:

  • Fino a 15 dipendenti: 1 credito
  • Da 16 a 50 dipendenti: 2 crediti
  • Più di 50 dipendenti: 4 crediti

Ulteriori elementi:

  • Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): 3 crediti
  • Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS: 2 crediti
  • Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano: 2 crediti
  • Possesso della certificazione SOA di classifica I: 1 credito
  • Possesso della certificazione SOA di classifica II: 2 crediti
  • Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera: 2 crediti
  • Consulenza e monitoraggio degli Organismi paritetici con esito positivo: 2 crediti
  • Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri: 2 crediti
  • Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile/Edilcassa per l’inquadramento di operai al primo livello: 2 crediti
  • Possesso dei requisiti reputazionali di cui all’articolo 109 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: 2 crediti
  • Certificazione del regolamento interno delle società cooperative: 2 crediti
La perdita di un requisito costituito da certificazioni con valenza periodica comporta la decurtazione dei relativi crediti

10 Domande sulla Patente a Crediti in Edilizia

  1. Quali soggetti sono tenuti a possedere la patente a crediti? Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Sono inclusi anche i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato terzo, a condizione che posseggano un documento equivalente o riconosciuto. Sono esonerate le imprese in possesso dell’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III.
  2. Quali sono i requisiti per ottenere la patente a crediti? I requisiti includono l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, il possesso del DURC, del DVR (se previsto), della certificazione di regolarità fiscale (se previsto) e la designazione del RSPP (se previsto).
  3. Come si presenta la domanda per il rilascio della patente? La domanda va presentata online tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accedendo con SPID o CIE. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo o da un soggetto delegato.
  4. Cosa succede nelle more del rilascio della patente? È possibile operare in cantiere? Sì, è consentito operare in cantiere nelle more del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  5. Quali informazioni sono contenute nella patente a crediti? La patente riporta i dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo, la data di rilascio, il punteggio attribuito (iniziale e aggiornato), gli esiti di eventuali sospensioni o decurtazioni e i provvedimenti definitivi che hanno comportato la decurtazione dei crediti.
  6. In quali casi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente a crediti? La patente può essere sospesa in via cautelare in caso di infortuni gravi o mortali nel cantiere, se riconducibili a colpa grave del datore di lavoro, del delegato o del dirigente.
  7. Quali sono i criteri per la determinazione della durata della sospensione della patente? La durata, fino a un massimo di 12 mesi, è determinata in base alla gravità dell’infortunio, alla gravità della violazione e all’eventuale recidività.
  8. Come si può ottenere l’attribuzione di crediti ulteriori sulla patente? Si possono ottenere crediti ulteriori dimostrando la storicità dell’azienda, l’assenza di decurtazioni pregresse, l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza, la formazione dei lavoratori, gli investimenti in sicurezza e altri criteri indicati nel Decreto Ministeriale.
  9. Cosa succede se la patente scende sotto la soglia minima di 15 crediti? Sotto i 15 crediti non è più possibile operare in cantiere, salvo che per completare lavori già avviati e con un avanzamento superiore al 30%. Operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa.
  10. Come è possibile recuperare i crediti decurtati dalla patente? Il recupero, fino a un massimo di 15 crediti, è possibile a seguito della valutazione di una Commissione territoriale (INL e INAIL). Per ottenere il recupero bisogna dimostrare di aver ottemperato agli obblighi formativi, di aver realizzato investimenti in sicurezza e di aver adottato misure per evitare il ripetersi delle violazioni.

Conclusioni

L’introduzione della patente a crediti rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza nei cantieri edili. Il sistema si basa su un meccanismo di incentivi e sanzioni che mira a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Antonio Palmieri

Laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo "Il ruolo dell'HTML nelle operazioni di web marketing", iscritto all'albo dei Consulenti del lavoro, sono un libero professionista che non trascura le potenzialità offerte dal web che resta la mia grande passione: lavoro e passione si integrano in Codice Azienda, blog che curo dal 2007 in cui affronto temi che riguardano imprenditori e professionisti. Nel mio curriculum le esperienze e le competenze.

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