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pagamento stipendio in contantiLa legge di Bilancio 2018 ha introdotto da luglio 2018 l’obbligo di pagare salari e stipendi con mezzi di pagamento tracciabili. Non sarà più possibile per il datore di lavoro pagare in contanti gli stipendi qualsiasi sia l’importo. Il versamento dovrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale. Lo scopo delle nuove disposizioni è di contrastare forme elusive dei rapporti di lavoro.

Le disposizioni sono contenute nel comma 910 della L. 2015/2017 (legge di bilancio 2018).

 

Le novità sugli stipendi dal 2018



In sostanza, a differenza degli altri ambiti in cui vige un limite di pagamento in contanti pari ad € 3.000,00, la nuova norma introduce un divieto assoluto per il pagamento in contanti anche di retribuzioni in misura minore alle soglie. Pertanto, mentre il pagamento degli stipendi 2017 può essere effettuato anche in contanti nei limiti delle disposizioni in materia di circolazione del contante, da luglio 2018 nessun pagamento delle retribuzioni potrà avvenire tramite denaro contante.

 

Come pagare gli stipendi

Le nuove norme lasciano al datore di lavoro la possibilità di scegliere tra i seguenti strumenti di pagamento:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un contocorrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno bancario o circolare, consegnato al lavoratore o a un suo delegato.
  • presso lo sportello bancario in contanti ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni (nota INL 7369/2018 ).

 

Il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni è valido per tutti i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione:

  • a tempo indeterminato e determinato,
  • a tempo pieno e part-time,
  • apprendistato,
  • soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati,
  • contratti a chiamata,
  • job sharing,
  • tutte le altre forme di lavoro flessibile (anche co.co.co).

 

Esclusioni dal divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni



La norma prevede due esclusioni:

  • non si applica nella Pubblica Amministrazione
  • nei rapporti di lavoro domestici.

Pertanto il pagamento dello stipendio della badante in contanti è consentito.

 

Quali sono le sanzioni per i pagamenti in contanti

Ai datori che non rispetteranno l’obbligo è applicata la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000.
Inoltre, le disposizioni normative introdotte sanciscono che la firma del dipendente sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento, rendendo così indispensabile ai fini probatori la tracciabilità del pagamento con gli strumenti finanziari elencati in precedenza.

 

Cumulo Sanzioni Pagamenti in Contanti con Lavoro Nero

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n.9294/18 ha risposto ad un quesito relativo all’ipotesi in cui gli ispettori accertino l’impiego di lavoratori in nero e riscontrino anche che il pagamento degli stessi sia avvenuto in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento tracciabili.

In tali casi non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione relativa, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla maxi sanzione per lavoro nero (e non esclusi esplicitamente dalla norma).

L’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro nero la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero sono state effettuate.

Resta ferma l’adozione della diffida accertativa qualora, accertata la corresponsione della retribuzione, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.