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Con il decreto fiscale 124/2019 ancora modifiche per le compensazioni dei modelli F24, con ulteriori restrizioni per i crediti dei sostituti di imposta.
Con l’introduzione del DL 50/2017 si rende necessario un ulteriore aggiornamento di questo post in quanto, con le nuove disposizioni sui pagamenti dei modelli F24 da parte dei soggetti titolari di Partita IVA che ogni qualvolta dovranno utilizzare crediti in compensazione dovranno utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Con la conversione del DL 193/2016 si rende necessario un aggiornamento di questo post alla luce delle nuove disposizioni sui pagamenti in contanti dei modelli f24 da parte di soggetti non titolari di partita IVA
La principale novità riguarda i contribuenti, persone fisiche non titolari di partita IVA, che anche se hanno ritirato le deleghe cartacee di pagamento per le rateizzazioni di UNICO, dovranno procedere al pagamento telematico qualora l’importo da versare sia superiore ai 1.000 euro. La novità riguarda anche coloro che dovranno pagare la TASI e l’importo supererà i 1000,00 euro.
I pagamenti con f24 non potranno essere più eseguiti in forma cartacea presso le poste o le banche quando:
Il pagamento con f24 dovrà essere effettuato solo in via telematica, cioè tramite internet utilizzando i servizi telematici delle messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o le procedure di remote banking delle banche o delle poste.
Resta valido il pagamento con F24 in forma cartacea quando effettuato da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi). Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un elenco delle banche convenzionate per il pagamento online degli f24.
I pagamenti con f24, qualora prevedano delle compensazioni, anche se il saldo da versare è positivo, non potranno essere pagati/compensati tramite f24 cartaceo ma dovranno essere compensati utilizzando le procedure telematiche dell’agenzia o delle banche.
Ciliegina sulla torta è rappresentato dall’ obbligo di utilizzare i servizi telematici di Entratel o Fisconline per il pagamento di una delega a zero per effetto di compensazioni: in questo caso sono vietate anche le procedure di remote banking.
In estrema sintesi il modello cartaceo rimane utilizzabile solo quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
Dal 27/04/2017 il DL 50/2017 ha previsto, per i soggetti titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare, per le compensazioni “orizzontale” in F24 (a prescindere dal relativo importo), i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico). Non è più ammessa la compensazione tramite Home Banking anche di piccoli importi.
La novità riguarda solo i crediti di imposta: sono escluse dalle nuove disposizioni le compensazioni del Bonus Renzi (cod. tributo 1655) ed i conguagli da 730. Tali voci non rientrano tra i crediti di imposta.
I titolari di partita Iva dall’entrata invigore di tale decreto no possono utilizzare l’home banking per portare in compensazione i crediti di importi inferiori alla soglia di 5.000 euro.
I pagamenti con f24 sono sempre possibili tramite home banking ad eccezione dei seguenti casi:
In questi casi il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con i servizi telematici dell’agenzia delle entrate.
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche / Poste / Agenti Riscossione | Servizi telematici banche / Poste / Agenti Riscossione | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall’IVA* | NO | NO dal 27/04/2017 | SÌ |
F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui | NO | NO dal 27/04/2017 | SÌ |
F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui | NO | NO | SÌ |
F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall’IVA* | NO | NO dal 27/04/2017 | SÌ |
F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui | NO | NO dal 27/04/2017 | SÌ |
F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui | NO | NO | SÌ |
F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche / Poste / Agenti Riscossione | Servizi telematici banche / Poste / Agenti Riscossione | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 Modificato dal DL 193/2016 | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 3.000,00 euro, senza compensazioni Resta il limite per la circolazione del denaro contante? | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero | NO | NO | SÌ |
Le eccezioni riguardano solo i pagamenti con F24 effettuati in ogni caso da persone fisiche:
Le nuove disposizioni sulle compensazioni tramite servizi dell’Agenzia delle Entrate esclude i crediti da Bonus Renzi (1655) ed i conguagli da 730 che non hanno la natura di crediti di imposta.
Per favorire i controlli preventivi l’amministrazione finanziaria si avvale del sostituto d’imposta, a cui il Decreto Fiscale n. 124/2019 conferisce nuovi obblighi. L’articolo n. 3, comma n. 2 del decreto fiscale, finalizzato a contrastare le indebite compensazioni, estende ai crediti dei sostituti di imposta il divieto di compensazione tramite home banking.
Pertanto dalla data di entrata in vigore del decreto (nonostante i dubbi ed in attesa di conversione) sono vietate le compensazioni tramite home banking dei crediti derivanti dal bonus fiscale 66/2014 (bonus Renzi) e i crediti derivante dall’assistenza fiscale prestata ai dipendenti per i crediti da 730 (6781).
Qui di seguito si riporta il testo della circolare 27 dell’agenzia delle entrate sui pagamenti con f24.
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