L’agenzia delle entrate è tornata sul tema della nuova aliquita Iva entrata in vigore il 17 settembre del 2011. Lo ha fatto con un’apposita circolare (di seguito il testo) in cui fornisce alcuni chiarimenti circa alcune tipologie di operazioni e la possibilità di sanare gli errori.
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Innanzitutto l’Agenzia ricorda quali sono le attività soggette ad aliquota ordinaria da applicarsi a tutte le forniture aventi ad oggetto beni e servizi non espressamente indicati nelle tabelle A e B, allegate al d.P.R. 633/72. Infatti, le aliquote ridotte, non mutate, e stabilite nella misura del 4 e del 10 per cento si applicano, invece, ai beni e ai servizi rispettivamente elencati nella parte II e nella parte III della tabella A, allegata al decreto IVA in precedenza citato.
La nuova aliquota IVA è stata introdotta il giorno 17 settembre. Di sabato. A pochi giorni dalla fine del mese o del trimestre. Pochi giorni e sarebbe stato tutto più semplice. I contribuenti si sono trovati cosi all’improvviso a dover aggiornare prezzi, software e registratori fiscali, con la ovvia probabilità, di commettere qualche errore.
Stressanti esigenze di fare cassa hanno spinto il Governo, dopo un mese di tentennamento, ad aumentare in fretta e furia l’IVA. Follie di questi giorni senza bussola.
Quindi gli errori commessi potranno essere sanati entro il termine di versamento dell’acconto (27 dicembre) e dal saldo (16 marzo) utilizzando i codici tributo delle liquidazioni ordinarie e maggiorando gli importi con gli interessi per il ritardato versamento.
Coloro che invece non riceverà le fatture corrette avrà tempo fino al 30 aprile con la procedura dell’autofatturazione.
Per gli altri chiarimenti di seguito il testo della circolare originale.
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