L’IMU è stata oggetto di modifiche anche nella legge di stabilità per l’anno 2014 approvata di recente (L. 27.12.2013 n. 147). Principalmente essa contiene la proroga del versamento della mini-IMU dovuta per l’anno 2013: dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio (il termine era precedentemente fissato il 16 gennaio).
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L’abolizione totale o parziale della seconda rata IMU (e alcune tipologie particolari)prevista dall’art. 1 del DL 30.11.2013 n. 133 riguarda:
Per questi immobili l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 è totale soltanto se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge (4 per mille). In caso contrario entro il 24 gennaio 2014 deve essere versato la cosiddetta Mini-IMU.
Prima di capire come va deteminata la Mini IMU è opportuno riepilogare il concetto di abitazione principale ai fini IMU: essa è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Un immobile può definirsi abitazione principale ai fini dell’IMU quando il suo possessore rispetti contemporaneamente due requisiti fondamentali:
Qualora i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto: nel caso in cui l’abitazione è composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ai fini dell’IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante l’iscrizione unitaria dell’immobile completo con l’attribuzione di un’unica rendita catastale.
I Comuni hanno la possibilità di assimiliare all’abitazione principale, alcune tipologie di immobili rientranti in casistiche particolari:
L’esclusione dal pagamento non opera qualora risulti espressamente che l’assimilazione è stata deliberata con validità solo per l’anno 2012.
Il coniuge assegnatario della casa coniugale di proprietà dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è considerato titolare di un diritto di abitazione: egli è tenuto a versare l’IMU in via esclusiva, anche se non possiede, neppure pro quota, diritti di proprietà sull’immobile e può beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale, nel rispetto delle relative condizioni.
Tra le premesse è opportuno aggiungere anche la definizione di pertinenze ai fini IMU che possono essere:
Le altre eventuali pertinenze non potranno essere agevolate.
Entro il prossimo 24 gennaio sarà necessario provvedere al versamento della Mini IMU: essa è pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra:
La mini IMU non interesserà i residenti nei comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile.
Dovranno versare i residenti nei Comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge. Le aliquote base stabilite dalla legge sono:
Anche per il 2013, è confermata la maggiore detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio del soggetto passivo che rispetti le seguenti condizioni, fino ad un massimo di 8 figli che abbia un’età non superiore ai 26 anni (anche se non fiscalmente a carico) e dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
I versamenti dell’IMU possono effettuati utilizzando il modello F24, oppure, in alternativa, dall’1.12.2012 può essere utilizzato il bollettino postale approvato con il DM 23.11.2012.
Il modello f24 rappresenta il modo migliore per il versamento dell’IMU in quanto consente anche l’eventuale compensazione con crediti disponibili e non prevede il versamento di commissioni. Esso è obbligatorio per i contribuenti titolari di partita IVA che dovranno versare per via telematica la MINI IMU. Per il versamento è possibile utilizzare anche il modello F24 semplificato. I Codici tributo per il versamento dell’IMU sono:
Per la mini IMU l’importo minimo da versare è di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune. Tale importo minimo riferirsi all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
In merito alla riscossione coattiva è opportuno ricordare che è venuto meno il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, che non fa riferimenti ai tributi locali.
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