Con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 151/15 (Jobs act), che contiene norme per la semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro, cambia la MaxiSanzione per lavoro nero ed arriva una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio in caso di lavoro irregolare.
Con le nuove norme in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto si applicano le seguenti sanzioni:
- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, fino a 30 giorni di effettivo;
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, fino a 60 giorni di effettivo;
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre 60 giorni di effettivo.
La maxi sanzione per lavoro nero, come così suddivisa è aumentata del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa.
Oltre ad una suddivisione in scaglioni della Maxi Sanzione, il decreto ristabilisce l’istituto della diffida, applicabile quando il lavoratore:
- all’atto dell’accertamento dell’illecito, sia ancora in forza presso il datore di lavoro;
- venga assunto con contratto a tempo indeterminato full-time ovvero part-time con riduzione dell’orario di lavoro in misura non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno; ovvero a tempo determinato ma con un contratto di durata non inferiore a tre mesi
- sia mantenuto in servizio presso il medesimo datore di lavoro per almeno tre mesi.
La prova regolarizzazione del lavoratore e del pagamento delle sanzioni e dei contributi deve essere fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo di accertamento.
Maxi Sanzione per lavoro nero e sanzioni formali
Con l’introduzione del decreto in esame è escluso espressamente il cumulo della maxisanzione per lavoro nero con le sanzioni “formali” quasi sempre fino ad oggi collegate:
- per l’omessa comunicazione di assunzione,
- per l’omessa consegna del contratto al lavoratore,
- per le omesse scritturazioni sul Libro unico del lavoro.
Con le nuove disposizioni la Maxisanzione per lavoro nero incorpora le altre sanzioni che la accompagnavano nei verbali ispettivi perchè strettamente connesse tra di loro.
La disciplina transitoria per la MaxiSanzione
Una recente circolare del Ministero del Lavoro (allegata al presente post) ha specificato che, per le violazioni iniziate e cessate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 151, si applica la disciplina previgente, che prevede una sanzione affievolita, ma non diffidabile.
Per le violazioni riconducibili alle condotte iniziate prima del 24 settembre (data di entrata in vigore del decreto), ma proseguite anche dopo tale data, trova applicazione la nuova disciplina, compresa la diffida. In questo ultimo caso comunque non saranno applicate le sanzioni per la mancata Comunicazione obbligatoria e per la mancata consegna della lettera di assunzione.