Per incentivare il rispetto delle norme sulla certificazione dei corrispettivi, favorendo il contrasto di interessi tra commercianti e consumatori, è stata prevista l’istituzione di una lotteria (con estrazione a sorte di premi) legata agli scontrini ricevuti dalle persone fisiche residenti che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
La lotteria richiede degli oneri a carico dei consumatori che desiderano parteciparvi e degli adempimenti a carico dei commercianti.
Guida al Contenuto
Per partecipare all’estrazione della lotteria, i consumatori devono rilasciare al commerciante, al momento di effettuazione dell’operazione, il proprio codice lotteria che verrà rilasciato dall’Agenzia delle entrate su richiesta dell’interessato, tramite apposito portale.
Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’AE devono essere configurati per consentire l’acquisizione e la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (fra cui il codice lotteria sopra indicato).
Successivamente, il commerciante trasmette all’AE i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità previste per i “Registratori Telematici”.
I soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria, fino al 30 giugno 2020, non possono trasmettere i dati per la lotteria e pertanto non acquisiscono il codice lotteria del cliente.
Al commerciante che al momento dell’operazione rifiuta il codice lotteria del contribuente o non trasmette all’AE i dati della singola operazione è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Non si applica l’istituto del cumulo giuridico. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di acquisizione, non si applicano sanzioni agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite registratori già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali (art. 20 DL 124/2019).
Il commerciante deve trasmettere all’AE i dati contenuti nei documenti commerciali aventi il codice lotteria (nome del cedente/prestatore, identificativo del punto cassa, data e ora del documento, importi ecc.).
I dati sono trasmessi per mezzo di un apposito servizio – lotteria/corrispettivi – durante un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del RT, nel corso della giornata di emissione del documento commerciale.
In caso di resi o annulli dei documenti commerciali già trasmessi devono essere comunicate all’AE anche tali operazioni.
In caso di scarto della fornitura i file contenuti nella stessa non sono validi per la lotteria.
Le vincite derivanti dalla lotteria sono escluse da ogni forma di imposizione. Sono previsti dei premi aggiuntivi a favore dei consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici.
L’istituzione dei premi e le modalità attuative della lotteria saranno stabilite da apposito provvedimento (art. 19 DL 124/2019) che provvederemo ad aggiornare appena pubblicato.
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Non possono trasmettere i dati per la lotteria e pertanto non acquisiscono il codice lotteria del cliente.