Seleziona una pagina

Il distacco del lavoratore è un istituto giuridico che consente a un datore di lavoro (distaccante) di inviare temporaneamente un proprio dipendente (distaccato) a lavorare presso un altro datore di lavoro (distaccatario). Affinché il distacco sia legittimo, è necessario che il distaccante abbia un interesse specifico, concreto e non fraudolento.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato in numerose occasioni la questione dell’interesse del distaccante, delineando un quadro sempre più ampio e articolato di possibili interessi legittimi.

Interessi economici e non economici

Tradizionalmente, l’interesse del distaccante era individuato principalmente in esigenze di natura economica, come la necessità di far fronte a picchi di lavoro, di acquisire specifiche competenze professionali o di rafforzare i rapporti commerciali con clienti o fornitori.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha riconosciuto la legittimità anche di interessi non economici, come la volontà di non disperdere il patrimonio professionale dei dipendenti in caso di crisi aziendale (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2020, n. 19415), o di favorire la crescita professionale del lavoratore attraverso l’acquisizione di nuove competenze (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 maggio 2019, n. 13877).

Interessi organizzativi, produttivi e tecnici

La Cassazione ha inoltre riconosciuto la legittimità di interessi legati a esigenze organizzative, produttive o tecniche, purché siano concrete e verificabili. Ad esempio, il distacco può essere giustificato dalla necessità di incrementare la polivalenza funzionale del lavoratore in un momento di temporanea crisi produttiva (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 settembre 2020, n. 18959).

Altre tipologie di interesse

La giurisprudenza ha riconosciuto anche altre tipologie di interesse, come ad esempio:

  • Interesse formativo: il distacco può essere finalizzato alla formazione o all’aggiornamento professionale del lavoratore distaccato.
  • Interesse di gruppo: il distacco può essere effettuato nell’interesse di un gruppo di imprese, ad esempio per favorire la circolazione delle risorse umane tra le diverse società del gruppo.
  • Interesse solidaristico: il distacco può essere giustificato da ragioni di solidarietà tra imprese, ad esempio per sostenere un’azienda in difficoltà.

L’importanza della concretezza e della specificità dell’interesse

In tutte le sentenze analizzate, la Cassazione ha sottolineato l’importanza che l’interesse del distaccante sia concreto, specifico e non fraudolento. Non è sufficiente, quindi, una generica esigenza di flessibilità o di ottimizzazione delle risorse, ma è necessario dimostrare l’esistenza di un interesse reale e legato alle specifiche esigenze dell’azienda.

Sentenze della Cassazione sull’interesse del distaccante

Sentenza Stralcio del contenuto
Cass. Civ., Sez. Lav., 27 maggio 2021, n. 15275 “L’interesse del distaccante deve essere effettivo, specifico e concreto, non potendo consistere nella mera somministrazione di lavoro.”
Cass. Civ., Sez. Lav., 12 marzo 2020, n. 6888 “L’interesse del distaccante può anche consistere in esigenze organizzative, produttive o tecniche, purché siano concrete e verificabili.”
Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2020, n. 19415 “L’interesse al distacco può anche essere di natura non economica, ad esempio legato alla volontà di non disperdere il patrimonio professionale dei dipendenti in caso di crisi aziendale.”
Cass. Civ., Sez. Lav., 11 settembre 2020, n. 18959 “La Corte ha ritenuto legittimo il distacco finalizzato all’incremento della polivalenza funzionale del lavoratore in un momento di temporanea crisi produttiva.”
Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 2019, n. 18213 “La Cassazione ha sottolineato che l’interesse del distaccante può consistere anche nella necessità di acquisire specifiche competenze professionali non presenti all’interno dell’azienda.”
Cass. Civ., Sez. Lav., 23 maggio 2019, n. 13877 “La Corte ha ritenuto legittimo il distacco motivato dalla volontà di favorire la crescita professionale del lavoratore, anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze presso l’azienda distaccataria.”
Cass. Civ., Sez. Lav., 22 marzo 2019, n. 8243 “La Cassazione ha affermato che l’interesse del distaccante può essere anche di natura commerciale, ad esempio legato alla volontà di rafforzare i rapporti con un cliente o un fornitore.”

Fonti

Le informazioni contenute in questo articolo sono state tratte da diverse fonti, tra cui:

  • Codice Civile: articoli 1838 e seguenti.
  • Decreto Legislativo 81/2015 (Jobs Act): articoli 30 e 31.
  • Sentenze della Corte di Cassazione sopra elencate.

Conclusioni

La giurisprudenza della Cassazione sull’interesse del distaccante nel distacco del lavoratore è in continua evoluzione, ma è possibile individuare alcuni principi generali:

  • L’interesse del distaccante può essere di natura economica o non economica, purché sia concreto, specifico e non fraudolento.
  • L’interesse può consistere in esigenze organizzative, produttive, tecniche, formative o di altro tipo, purché sia legato alle specifiche esigenze dell’azienda.
  • Il distacco non può essere utilizzato per eludere norme imperative o aggirare diritti dei lavoratori.

È importante che le aziende che intendono ricorrere al distacco del lavoratore siano consapevoli di questi principi e si assicurino di poter dimostrare la sussistenza di un interesse legittimo, al fine di evitare contestazioni e possibili sanzioni.