Al termine del periodo d’imposta per la maggior parte dei contribuenti che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o attività agricola si trovano a valutare alcuni dati per decidere il regime IVA da adottare: è necessario anche andare a verificare il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali/mensili.
L’art. 7 DPR 542/99 “Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto” prevede la possibilità per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 per coloro che svolgono prestazioni di servizi ovvero € 700.000,00 per le altre attività, di optare per l’effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA trimestralmente. Il limite quantitativo è rappresentato dall’importo indicato in sede di dichiarazione annuale IVA.
L’ammontare eventualmente a debito dovrà essere maggiorato degli interessi nella misura dell’1%.
Come specificato dall’art. 21 bis DL 78/2010 anche i contribuenti che si avvalgono della liquidazione trimestrale sono tenuti all’invio dei dati relativi alla liquidazione trimestrale telematicamente all’Agenzia delle Entrate con i dati necessari specificati dal Provv. AE 27 marzo 2017, con successive modifiche apportate dal Provv. AE 21 marzo 2018 n. 62214. Si ricorda che la liquidazione trimestrale rappresenta un’opzione di cui il contribuente si può avvalere tramite comportamento concludente e successiva comunicazione nella prima dichiarazione IVA successiva alla decisione. Non rappresenta per ciò un regime naturale.
A fine anno, ovvero in sede di dichiarazione IVA, è necessario andare a verificare il rigo VE50 del Modello IVA. Se il contribuente che ha optato precedentemente per la liquidazione trimestrale, nel rigo VE50 verifica il superamento del limite previsto per l’attività svolta, andrà ad effettuare la liquidazione mensile a partire dal nuovo periodo d’imposta. Verrà verificato il comportamento concludente da parte del contribuente.
Nel caso di passaggio da liquidazione mensile a liquidazione trimestrale il soggetto, che rispetta tutti i requisiti richiesti, darà comunicazione della variazione in sede di prima dichiarazione IVA e verrà verificato il comportamento concludente del soggetto (determinazione e liquidazione del tributo mensilmente). Nel Modello IVA è necessario spuntare il rigo VO2 liquidazioni trimestrali “opzione” o “revoca” nel caso si voglia adottare tale metodologia di liquidazione o revocarla. L’opzione per la liquidazione trimestrale vincola per almeno un anno solare fino a quando non venga revocata o fino al superamento dei limiti.
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Non rappresenta per ciò un regime naturale.