Il datore di lavoro che spia le conversazioni Skype dei dipendenti viola la legge sulla privacy in quanto anche le comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.
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Il principio è stato ribadito dal Garante della privacy che ha accolto un ricorso proposto da una dipendente che lamentava l’illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento.
Alla luce del provvedimento del Garante il datore di lavoro non dovrá effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito e dovrá limitarsi alla conservazione di quelli finora raccolti per eventuali acquisizioni da parte dell’autorità giudiziaria.
Il Garante ha ritenuto una grave violazione della legge sulla privacy da parte del datore di lavoro che ha interferito nelle comunicazioni della dipendente. Nel caso specifico il datore di lavoro ha ammesso di aver installato un software sul computer utilizzato dalla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall’azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.
Questa procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” e con le disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Il datore di lavoro ha il potere di definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ma deve assicurarsi che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.
Principi questi da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l’esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.
Sugli aspetti della legge sulla privacy e riferibili ai rapporti di lavoro torneremo nei prossimi articoli anche alla luce delle modifiche apportate dal jobs act.
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