I voucher hanno avuto una notevole rilevanza in questi anni di vigore ma sono stati su più fronti giudicati come strumenti elusivi dei rapporti di lavoro subordinati tradizionali. Da più parti si è ritenuto che ci sia stato un notevole abuso di uno strumento che doveva essere utilizzato solo per occasioni di lavoro marginali.
Cosi da marzo 2017 i voucher sono stati abrogati.
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Dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare i buoni lavoro per retribuire lavoratori per prestano attività accessoria. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, in modo superficiale e senza l’introduzione di solzioni alternative, sono stati totalmente abrogati gli articoli 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 che regolavano la disciplina del lavoro accessorio.
Il legislatore, nel secondo comma dell’art. 1, del Decreto Legge in precedenza citato ha previsto un regime transitorio per i buoni lavoro già acquistata al 17 marzo 2017; questi ultimi, infatti, potranno continuare ad essere utilizzati fino a fine anno (31 dicembre 2017). Dal 1° gennaio 2018, invece, il lavoro accessorio non esisterà più e anche i buoni lavoro ancora in circolazione non potranno essere utilizzati dai committenti.
In sintesi:
La celerità dell’approvazione del decreto ha lascitato molti dubbi abrogando la disciplina di riferimento dei voucher con effetto immediato senza considerare che è stato previsto un periodo transitorio per l’utilizzo dei voucher già in possesso degli utenti.
Una prima modifica riguarda i nuovi limiti del lavoro accessorio:
Resta il vincolo ad € 2.000,00 netti per ogni prestatore nei confronti di committenti imprenditori e professionisti…
Per i committenti imprenditori e liberi professionisti il Jobs act ha previsto
committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
Per la categoria dei professionisti occorre fare riferimento alla circolare INPS n. 49/13 e al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 c. 1 (ex art. 49, c. 1) il quale prevede afferma che
“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associatadi cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”.
La norma trova applicazione sia nei riguardi degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’Inps presso la gestione separata.
Le prestazioni a sostegno del reddito (dalla Aspi alla mobilità) non precludono l’accesso all’ASPI. In ogni caso, dopo il Jobs Act, è prevista la possibilità per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito di poter effettuare prestazioni con i voucher entro il limite di 3000 euro netti. Per la parte eccedente (e compressa comunque nel limite massimo di 7000,00 euro netti, ci sono una serie di comunicazioni che il percettore deve comunicare la propria posizione.
Ad esempio in materia di NASPI,
….Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La circolare allegata riepiloga le varie casistiche:
Cosa cambia con il correttivo al Jobs Aact
Il Jobs Act interviene sui voucher cercando di porre un freno all’abuso di tale strumento. Le sostanziali novità:
L’omessa comunicazione alla DTL sarà punita con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente: sanzione che va dai 400,00 ai 2400,00 Euro.
Con la circolare 01/2016 è intervenuto sul tema dell’attivazione dei voucher il nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro. I punti salienti della circolare
Cambiano (o meglio raddoppiano) le modalità di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio. Per attivare i voucher, fino a nuove disposizioni, resta in vigore la comunicazione all’INPS che è affiancata da una comunicazione che dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima tramite sms o email alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Le nuove disposizioni, in attesa di eventuali chiarimenti, sono applicabili dal 08/10/2016 con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente.
Quindi per attivare i voucher sarà necessario, almeno 60 minuti prima della prestazione, comunicare alla pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure al numero 3399942256 i dati del committente anche i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il giorno e l’ora di inizio della prestazione.
Volendo fare un esempio sarà possibile inviare una PEC con il seguente testo.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs si comunica l’attivazione di un prestazione retribuita con i voucher.
Questa doppia procedura INPS/DTL speriamo sia presto risolta da chiarimenti ministeriali che però non sono previsti dalla norma.
Per l’attivazione dei voucher è possibile utilizzare i canali INPS tramite la procedura telematica oppure tramite il numero verde 803164.
Ad oggi, ancora nulla si sa sulle nuove modalità di comunicazione tanto è che il ministero del lavoro, con la nota del 25 giugno di seguito riportata ha precisato che al momento restano valide le comunicazioni agli enti previdenziali con le modalità antecedenti le nuove disposizioni telematiche sul sito dell’INPS o con il contact center al numero 803.164
Altro punto irrisolto del lavoro accessorio è rappresentato dalle prestazioni effettuate in caso di appalti di opere e servizi. In questo caso non è ammessa la prestazione accessoria del prestatore quale elemento intermedio tra il committente e l’appaltatore. La problematica è molto sentita soprattutto nel settore edile per lo svolgimento anche di piccoli lavori.
In seguito alla Riforma Fornero è stato vietato il ricorso al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. L’argomento ha sollevato notevoli dubbi e problematiche interpretative e, nonostante il nuovo intervento normativo, la soluzione del dilemma è rimandata ad un un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, in cui saranno individuate specifiche deroghe.
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