Il Ministro Fornero ha firmato un decreto per identificare i lavoratori svantaggiati, in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.
Con il termine lavoratori svantaggiati si identifica una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro.
In tre punti i lavoratori svantaggiati
Il decreto del 20 marzo del ministro Fornero stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati coloro che:
- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
- sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.
In allegato il decreto del ministro Fornero sui lavoratori svantaggiati.