Ne ha parlato Report. L’INPS ha un disperato bisogno di soldi. La precarizzazione del mercato del lavoro ha generato una carenza di versamenti contributivi. Allora la Finanziaria “lacrime e sangue” che “non mette le mani nelle tasche dei cittadini” inserisce alcune norme che hanno suscitato già molte perplessità su molti blog e siti web. Lo studio Tributario Tamburelli, parla dei nuovi poteri in materia di riscossione dell’INPS con avvisi meno bonari mentre lo studio Panato sottolinea, come con una legge interpretativa la manovra Tremonti ribalta due sentenze della Corte di Cassazione imponendo la doppia contribuzione a carico dei soci amministratori delle srl.
Il comma 208 dell’art 1 della 662/1996: 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attivita’ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attivita’ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attivita’ prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo’ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78: “11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.”
Nel frattempo si resta in attesa di chiarimenti
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