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Dal prossimo 1 dicembre entra in vigore il nuovo regime per la liquidazione IVA secondo la contabilità di cassa. Sono state pubblicate in gazzetta ufficiale le disposizioni attuative della nuova disciplina. Per completare il quadro di riferimento manca il provvedimento dell’agenzia delle entrate che stabilisca le modalità di esercizio dell’opzione per l’IVA per cassa e le modalità di revoca.

Iva per cassa al Via

Iva per cassa al Via

Questa nuova disciplina, ampliata e semplificata, abroga la disciplina previgente.

Chi rientra nell’iva per cassa

Il nuovo regime dell’iva per cassa investe una piú amplia platea di soggetti inglobando tutti coloro che nell’anno precedente o nel primo anno di attività non hanno superato o prevedono di superare un volume di affari due milioni di euro. Nella determinazione del volume di affari rientrano:

  • le operazioni soggette all’iva per cassa;
  • le operazioni escluse quali quelle soggette al reverse charge.


Cosa comporta l’opzione per l’iva per cassa

Con la nuova disciplina è necesario subito chiarire che essa non influisce sulla possibilità di detrazione dell’iva in capo al cessionario o committente che potrà detrarre l’iva senza soffermarsi sul regime adottato dal cedente o prestatore.

Il cedente o prestatore potrà invece differire il versamento dell iva:

  • al pagamento del corrispettivo;
  • entro un anno dall’effettuazione dell operazione.

Allo stesso modo la detrazione dell’iva sugli acquisti potrà essere effettuata quando saranno incassati i corrispettivi o trascorso un anno dall’operazione.

Operazioni escluse dall’iva per cassa

Tra le operazioni attive escluse dall’ Iva per cassa troviamo:

  • le operazioni soggette ai regimi speciali (monofase -sali e tabacchi editoria);
  • operazioni rientranti nel regime del margine;
  • operazioni delle agenzie di viaggio;
  • operazioni effettuate verso committenti o acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese o arti o professioni;
  • operazioni che rientrano nell’applicazione del reverse charge;
  • operazioni ad esigibilitá differita quali quelle verso enti pubblici, asl ecc….;

Tra gli acquisti esclusi dal regime per cassa rientrano:

  • acquisti soggetti all’inversione contabile;
  • acquisti intracomunitari;
  • importazioni di beni;
  • beni presi da depositi IVA.

Adempimenti contabili per l’IVA per cassa

Per le fatture emesse le registrazioni seguono le ordinarie regole di registrazione facendo attenzione ad annotare sulle fatture la dicitura Iva per cassa ai sensi dell’art. 32 bis DL 83/2012.

Le operazioni cosi registrate vengono inserite nella liquidazione iva relativa al mese o trimestre di incasso del corrispettivo o comunque entro un anno dall’operazione.

In caso di incasso parziale deve essere liquidata l’iva nel periodo di riferimento pari al rapporto tra somma incassata e corrispettivo totale.

Le detrazioni sugli acquisti

La nuova iva per cassa posticipa il diritto alla detrazione del prestatore acquirente che per i beni e servizi acquistati i relazione a prestazioni effettuate e soggette al regime per cassa dovrá posticipare il diritto alla detrazione all’incasso del corrispettivo o alla scadenza dell’anno dalla data dell’operazione.

Anche in questo caso per incassi parziali la detrazione sarà possibile solo in percentuale all’incasso.

Per le info sull’opzione e le modalità di accesso al regime è opportuno attendere il provvedimento dell’Agenzia delle entrate per completare la disciplina sulla nuova Iva per cassa.