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Interessi di mora nelle transazioni commercialiGli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono disciplinati dal decreto legislativo n. 231 del 9/10/2002. Il decreto ha previsto una disciplina specifica per la tutela del creditore in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.

La norma prevede il decorso automatico degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore a meno che il debitore dimostri che il ritardo è dovuto da causa a lui non imputabile.

Sono esclusi i privati e gli enti non commerciali.

 

Gli interessi di mora: modalità di calcolo

Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7 dello decreto legislativo in precedenza citato

Gli interessi legali di mora sono gli interessi semplici di mora determinati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 231/2002).

 

L’importanza del termine di pagamento



Per l’attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/2002 è necessario che il debito sia scaduto. Nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito un termine di pagamento la legge prevede un termine di pagamento di 30 giorni:
  • dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;
  • dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione, le parti possono pattuire espressamente un termine per il pagamento superiore rispetto a quelli sopra elencati (fino a 60 giorni) quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Interessi di mora: aspetti fiscali

Gli interessi di mora devono essere contabilizzati tra i ricavi seguendo il criterio di cassa. Vanno quindi contabilizzati nel momento in cui gli stessi sono percepiti. Ai fini IVA gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono esclusi da iva e, in applicazione dell’alternatività tra IVA ed imposta di bollo al documento rilasciato al cliente dovrà essere applicata la marca da bollo di euro 2,00 se l’importo incassato supera 77,47 euro.

Interessi moratori per i lavoratori autonomi

Con l’introduzione del Jobs Act dei lavoratori autonomi (L. 22 maggio 2017 n. 81) è estesa, ai lavoratori autonomi, la disciplina prevista dal decreto legislativo 231/2002 in riferimento alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con la possibilità di poter applicare automaticamente gli interessi moratori sui debiti scaduti.
 In particolare i lavoratori autonomi potranno applicare gli interessi moratori sull’importo dovuto nelle transazioni commerciali tra:
  • lavoratori autonomi e imprese;
  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
  • lavoratori autonomi

 

Gli oneri accessori per il recupero del credito



Il DLgs. 231/2002 prevede, all’art. 6, che il creditore ha diritto, oltre agli interessi di mora dovuti sul debito scaduto, anche:
  • al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
  • ad un importo forfettario a titolo di risarcimento del danno (fatta salva la prova del maggior danno).

 

Interessi di mora nelle transazioni commerciali e tasso di riferimento

Gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (Bce), maggiorato di 8 punti percentuali e che il tasso viene reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale:

  • per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
  • per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

 

Per il primo semestre del 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,25%. Pertanto, il tasso legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali per il periodo 1.1.2014 – 30.6.2014 è pari:

  • all’8,25%, nella generalità dei casi;
  • ovvero al 10,25%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili (art. 62 co. 3 del D.L. 1/2012).

 

Per il secondo semestre del 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15%. Pertanto, il tasso legale degli interessi di mora nelle transazioni per il periodo 01/07/2014 al 31/12/2014 è pari:

  • all’8,15%, nella generalità dei casi;
  • ovvero al 10,15%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili (art. 62 co. 3 del D.L. 1/2012).

 

Tabella Interessi Moratori

Dal Al Tasso BCE Maggiorazione Totale
08.08.2002 31.12.2002 3,35 % 7 % 10,35 %
01.01.2003 30.06.2003 2,85 % 7 % 9,85 %
01.07.2003 31.12.2003 2,10 % 7 % 9,10 %
01.01.2004 30.06.2004 2,02 % 7 % 9,02 %
01.07.2004 31.12.2004 2,01 % 7 % 9,01 %
01.01.2005 30.06.2005 2,09 % 7 % 9,09 %
01.07.2005 31.12.2005 2,05 % 7 % 9,05 %
01.01.2006 30.06.2006 2,25 % 7 % 9,25 %
31.06.2006 31.12.2006 2,83 % 7 % 9,83 %
01.01.2007 30.06.2007 3,58 % 7 % 10,58 %
01.07.2007 31.12.2007 4,07 % 7 % 11,07 %
01.01.2008 30.06.2008 4,20 % 7 % 11,20 %
01.07.2008 31.12.2008 4,10 % 7 % 11,10 %
01.01.2009 30.06.2009 2,50 % 7 % 9,50 %
30.06.2009 31.12.2009 1,00 % 7 % 8,00 %
01.01.2010 30.06.2010 1,00 % 7 % 8,00 %
01.07.2010 31.12.2010 1,00 % 7 % 8,00 %
01.01.2011 30.06.2011 1,00 % 7 % 8,00 %
01.07.2011 31.12.2011 1,25 % 7 % 8,25 %
01.01.2012 30.06.2012 1,00 % 7 % 8,00 %
01.07.2012 31.12.2012 1,00 % 7 % 8,00 %
01.01.2013 30.06.2013 0,75 % 8 % 8,75 % – 10,75 %
01.07.2013 31.12.2013 0,50 % 8 % 8,50 % – 10,50 %
01.01.2014 30.06.2014 0,25 % 8 % 8,25 % – 10,25 %
01.07.2014 31.12.2014 0,15 % 8 % 8,15 % – 10,15 %
01.01.2015 30.06.2015 0,05 % 8 % 8,05 % – 10,05 %
01.07.2015 30.12.2015 0,05 % 8 % 8,05 % – 10,05 %
01.01.2016 30.06.2016 0,05 % 8 % 8,05 % – 10,05 %
01.07.2016 31.12.2016 0,00 % 8 % 8,00 % – 10,00 %
01.01.2017 30.06.2017 0,00 % 8 % 8,00 % – 10,00 %

 

Il testo del decreto per gli approfondimenti