La normativa di riferimento in merito all’apprendistato ha subito l’ennesima riforma. Prima con il decreto legislativo 167/2011 e più recentemente con la Riforma Fornero (Legge 92/2012).
I punti principali della circolare sull’apprendistato
L’INPS è intervenuta per fornire un riepilogo della disciplina i materia di apprendistato con una circolare completa che ne analizza i punti salienti ed i tratti evolutivi. Il Testo Unico sull’apprendistato entrato in vigore nel 2011 ha mirato ad una prima semplificazione procedurale abrogando le precedenti disposizioni che regolavano la materia e che l’INPS riepiloga:
- la legge 25 del 1955
- gli articoli 21 e 22 della legge 56/87
- l’articolo 16 della 196/1997
- gli articoli 47/53 della 276/2003
Con l’evoluzione della normativa sull’apprendistato si è chiarita la natura mista (formazione e lavoro) del contratto di apprendistato da inquadrarsi come come contratto di lavoro a tempo indeterminato suddiviso in tre tipologie:
- Apprendistato per la qualifica professionale
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
La legge pone in capo alle parte una serie di regole per l’instaurazione di un rapporto di apprendistato:
- la forma scritta del contratto e del relativo piano formativo
- la previsione della durata minima non inferiore a sei mesi (eccezioni per gli stagionali)
- divieto di retribuzione a cottimo
- possibilità di sotto inquadramento fino a due livelli o percentualizzazione della retribuzione
- presenza di un tutor o referente aziendale
- possibilità di finanziare la formazione
L’apprendistato gode anche si una serie di agevolazioni previdenziali che rappresentano il fulcro della circolare INPS e che avranno un ruolo fondamentale nell’instaurazione dei futuri rapporti di lavoro con la possibilità di azzerare la contribuzione per i primi tre anni da parte del datore di lavoro con un massimo di 9 dipendenti. Lo sgravio totale è richiedibile dalle aziende che assumono apprendisti con un massimo di 9 dipendenti che:
- non hanno percepito aiuti in regime de minimis (In fase di assunzione dovrà essere inoltrata all’INPS la dichiarazione di assenza di incentivi de minimis tramite il cassetto previdenziale "assunzioni agevolate e sgravi") siano in regola con le condizioni della legge 296/2006 (DURC interno -messaggio INPS n. 28457 del 23 dicembre 2008, non deve più essere trasmesso all’Istituto il modello SC37 per l’attestazione della regolarità contributiva, da parte dei datori di lavoro che beneficiano di agevolazioni contributive e normative ma è sufficiente la raccomandata con documento di identità alla DPL competente).
La nuova procedura di autorizzazione per gli sgravi totali della contribuzione a carico del datore di lavoro ha comportato anche un aggiornamento dei codici da utilizzare in fase di compilazione del flusso Uniemens. I nuovi campi da utilizzare sono dettaglianti nel testo della circolare. Resta in variata la "qualifica1:5" che identifica l’apprendista. Sono introdotti i codici:
- J0 (zero) apprendista con aliquota al 10%
- J1 apprendista con aliquota al 1,5%
- J2 apprendista con aliquota al 3%
- J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità che versa al 10% + 5,84%
- J4 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità per imprese sotto i 15 dipendenti che versano il 10% +5,84%
- J5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dopo il 19° mese che versano l’aliquota piena per il datore e 5,84 per l’apprendista
La circolare in dettaglio si sofferma sugli adempimenti necessari per la corretta procedura per il conseguimento delle agevolazione per gli apprendisti che possono arrivare ad azzerare l’onere contributivo a carico delle imprese per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.