Il 13 agosto è entrato in vigore il decreto trasparenza contenente importanti novità relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Le nuove disposizioni vanno ulteriormente ad ampliare le informazioni da rendere obbligatoriamente al lavoratore.
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Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto ma presenta un disallineamento temporale circa la sua attuazione in quanto, la norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 agosto 2022.
Per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, i lavoratori possono richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente un’integrazione delle informazioni, richiesta che dovrà trovare attuazione entro i successivi sessanta giorni, pena l’applicazione della sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in virtù dei principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori, anche i lavoratori con rapporti di lavoro dal 2 al 12 agosto potranno richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
Sono soggetti alla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
Restano esclusi i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.
Come si adempie al nuovo Obbligo?
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
I punti dell’informativa sono elencati e sono i seguenti:
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Le informazioni eventualmente non contenute nel contratto individuale di lavoro o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro devono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni obbligatorie, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione che va da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato, soggetta a diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
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