Il 13 agosto è entrato in vigore il decreto trasparenza contenente importanti novità relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Le nuove disposizioni vanno ulteriormente ad ampliare le informazioni da rendere obbligatoriamente al lavoratore.
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Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto ma presenta un disallineamento temporale circa la sua attuazione in quanto, la norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 agosto 2022.
Per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, i lavoratori possono richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente un’integrazione delle informazioni, richiesta che dovrà trovare attuazione entro i successivi sessanta giorni, pena l’applicazione della sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in virtù dei principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori, anche i lavoratori con rapporti di lavoro dal 2 al 12 agosto potranno richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
I Rapporti di lavoro soggetti alla nuova disciplina
Sono soggetti alla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
- Rapporti di lavoro interessati
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato – anche a tempo parziale
- rapporti di lavoro agricolo
- contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- collaborazioni etero-organizzate;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di prestazione occasionale;
- rapporti di lavoro marittimo
- della pesca
- domestico
- con le pubbliche amministrazioni.
Restano esclusi i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.
Come si adempie al nuovo Obbligo?
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Cosa deve contenere l’informativa?
I punti dell’informativa sono elencati e sono i seguenti:
- l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
- il luogo di lavoro;
- la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Termini ci consegna dell’informativa
L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Le informazioni eventualmente non contenute nel contratto individuale di lavoro o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro devono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni obbligatorie, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
Sanzioni omessa consegna Informativa
Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi all’Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione che va da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato, soggetta a diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.