L’agenzia delle entrate riepiloga le novità in materia di Irpef sugli immobili in seguito all’entrata in vigore dell’IMU che andrà a sostituire la tassazione IRPEF sui redditi fondiari e le addizionali.
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Quando l’IMU sostituisce l’IRPEF
La circolare allegata al presente articolo chiarisce quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall’Imu.
Le novità hanno effetto anche sugli obblighi dichiarativi:
- il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, infatti, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
- in caso di beni locati per una sola parte del periodo d’imposta e quale trattamento si riserva all’abitazione principale.
Quando l’IMU non sostituisce l’IRPEF
Fermo restando il principio secondo cui l’Imposta municipale propria sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l’Imu, non si produce l’effetto di sostituzione. Rientrano nell’elenco, in particolare:
- il reddito agrario (art. 32 Tuir)
- i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
- i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.
Alcuni casi particolari
Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.
La circolare detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell’abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 2012.
Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge (art. 13, comma 3, lett. b del Dl n. 201/2011), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l’Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l’Imu è dovuta in misura ridotta (per via dell’abbattimento al 50% della base imponibile), l’immobile non può comunque essere considerato esente dall’Imposta municipale e vale, quindi, l’effetto di sostituzione dell’Irpef.