Alle esenzioni è dedicato un articolo della norma IMU che recita:
"Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montante, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) h) ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992"
Le categorie esenti pre viste dal D.Lgs. 504/1992:
- Art.7 – comma 1 – Lettera b). Esenzione dei fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Art.7 – comma 1 – Lettera c). Esenzione dei fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico);
- Art.7 – comma 1 – Lettera c). Esenzione dei fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- Art.7 – comma 1 – Lettera e). Esenzione dei fabbricati di proprietà’ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- Art.7 – comma 1 – Lettera f). Esenzione dei fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Art.7 – comma 1 – Lettera h). Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- Art.7 – comma 1 – Lettera i). Esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè’ delle atti vita’ di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Esenzioni IMU per gli agricoli
Sono Inoltre esenti dall’ IMU:
- i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT; ai fini dell’esenzione, è stato chiarito che è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del Comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia parzialmente montano;
- i terreni agricoli posseduti da colti¬va¬to¬ri diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro;
- i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi.