Dopo due risoluzioni arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina IMU per rendere più agevole il compito dei contribuenti.
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Risoluzioni IMU 2013
La risoluzione n. 5 del DEF ha invitato i comuni ad aggiornare le aliquote IMU e stabilire la data per il versamento dell’acconto.
La risoluzione n. 6 ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
I termini per la dichiarazione IMU 2013
Con il decreto legge 85 arrivano anche le prime modifiche legislative alla disciplina imu. Punto saliente i nuovi termini per la presentazione della dichiarazione Imu.
Con il decreto legge 85 é stato previsto che la dichiarazione Imu deve avere un’unica scadenza annuale. Al contrario della vecchia disciplina che prevedeva l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu entro 90 giorni dal sorgere dell’obbligo di dichiarazione, con le nuove disposizioni é possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno. Questa modifica semplifica il compito ai contribuenti che avranno un’unica scadenza per l’assolvimento dell’obbligo.
Validità delle aliquote Imu 2013
L’efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
Il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione entro il 9 maggio. Se le nuove aliquote imu non sono pubblicate entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell’anno precedente.
La seconda scadenza per i comuni é il 9 novembre per l’invio delle delibere. La pubblicazione deve avvenire entro il 16 novembre ed ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.