Piccoli cambiamenti per il ravvedimento operoso a partire da gennaio 2016. Con il nuovo anno, le sanzioni per i ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza passano dal 30% al 15% con riflessi sulle diverse ipotesi di ravvedimento che riepiloghiamo in tabella.
Per la corretta determinazione di quanto dovuto è opportuno calcolare correttamente gli interessi. Per questo motivo è utile consultare la tabella dei tassi degli interessi legali aggiornata.
In questa guida, partendo dal significato di ravvedimento operoso, cercheremo di affrontare gli aspetti salienti, i casi principali e le novità che si sono susseguite negli anni in materia di Ravvedimento operoso
Guida al Contenuto
Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili. Per l’anno 2015, il ravvedimento operoso è stato rivisto ed ampliato in un’ottica di maggiore collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria al fine di consentire a quest’ultima di focalizzarsi sui contribuenti meno collaborativi.
A seguito della revisione del regime sanzionatorio in attuazione della Riforma fiscale, sono state apportate alcune modifiche al ravvedimento operatore. In particolare, per le violazioni commesse dall’1.9.2024:
Violazioni commesse dall’1.9.2024 | Violazioni commesse fino al 31.8.2024 | Riduzione sanzioni | |
---|---|---|---|
lett. a) | omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni dal mancato versamento del tributo/acconto | qualsiasi violazione | 1/10 |
lett. a-bis) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione/errore ovvero, per errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’errore è stato commesso | qualsiasi violazione | 1/9 |
lett. b) | entro la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione/errore | qualsiasi violazione | 1/8 |
lett. b-bis) | oltre la dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 1 anno dall’omissione/errore | entro la dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione/errore | 1/7 |
lett. b-ter) | oltre la dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione/errore | qualsiasi violazione (con esclusione di omesso/insufficiente versamento) | 1/6 |
lett. b-quater) | qualsiasi violazione dopo la constatazione della violazione dichiarazione omessa | qualsiasi violazione (con esclusione di omesso/insufficiente versamento) dopo la constatazione della violazione (PVC) senza comunicazione di adesione e prima dello schema d’atto | 1/5 |
lett. b-quinquies | dopo lo schema d’atto preceduto da PVC senza domanda di accertamento con adesione | 1/4 | |
lett. c) dichiarazione omessa | entro 90 giorni dalla violazione (tardiva dichiarazione)/30 giorni in caso di omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA | entro 90 giorni dalla violazione (tardiva dichiarazione) | 1/10 |
Violazione | Sanzione violazioni fino al 31.8.2024 | Sanzione violazioni dall’1.9.2024 |
---|---|---|
Mancato versamento acconto/periodico/conguaglio o a saldo imposte risultanti da dichiarazione – | 30% importo non versato | 25% importo non versato |
Versamento effettuato con ritardo non oltre 90 gg. | 15% importo non versato (30%/2) | 12,5% importo non versato (25%/2) |
Versamento effettuato con ritardo non oltre 15 gg. | 1% per ciascun giorno (15%/15) | 0,83% per ciascun giorno (12,5%/15) |
Riduzione – Termine regolarizzazione | Sanzione ridotta violazioni fino al 31.8.2024 | Sanzione ridotta violazioni dall’1.9.2024 |
---|---|---|
Entro 14 giorni dalla scadenza 1/10 | 0,1% giornaliero | 0,0833% giornaliero |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1/10 | 1,5% (15%/10) | 1,25% (12,5%/10) |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza 1/9 | 1,6667% (15%/9) | 1,3889% 12,5(%/9) |
| 3,75% (30%/8) | 3,125% |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (per c.d. “tributo periodico”) *oltre 1 anno dal termine “ordinario” di versamento (per c.d. “tributo istantaneo”) 1/7 | 3,75% (30%/8) | 3,125% (25%/8) 3,5714% (25%/7) |
1/7 | 4.2857% (30%/7) | |
1/6
| 5% (30% / 6) |
Con la modifica del comma 8 dell’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 ad opera dell’art. 3, D.Lgs. n. 87/2024 è ora possibile applicare il cumulo giuridico, oltre che in sede di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, anche in caso di regolarizzazione tramite ravvedimento.
Nella nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 è espressamente previsto che il cumulo non opera per le “violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”. Di conseguenza:
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 158/2015 la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti prevede anche la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Resta la sanzione al 30% per versamenti oltre i 90 giorni.
Nella seguente tabella si riepilogano e sintetizzano i principali punti del nuovo ravvedimento operoso 2016 con le riduzioni delle sanzioni applicabili ed i tributi interessati alla luce delle nuove disposizioni normative.
Ravvedimento Operoso in vigore dal 1° gennaio 2016 | ||
---|---|---|
Violazione Art. 13, 472/97 Riduzione Sanzione | Limiti temporali e tributi | |
Ravvedimento sprint (0,1% per ogni giorno di ritardo) | Entro 14 giorni dalla scadenza Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute | |
Ravvedimento breve Mancato versamento del tributo.Lettera a) (1/10 del minimo – 1,5%) | Entro 30 giorni dalla data della sua commissione. Tutti i tributi | |
Ravvedimento entro 90 giorni Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera a-bis) (1/9 del minimo – 1,67%) | Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione. Tutti i tributi | |
Ravvedimento trimestrale (1/9 del minimo – 1,67%) | Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta salva la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene nel minor termine. Tutti i tributi | |
Ravvedimento lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b) (1/8 del minimo – 3,75%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Tutti i tributi | |
Ravvedimento biennale Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-bis) (1/7 del minimo – 4,29%) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate | |
Ravvedimento ultrannuale Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-ter) (1/6 del minimo – 5%) | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate | |
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b-quater) (1/5 del minimo – 6%) | Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, Scontrini, DDT o di omessa installazione dei misuratori fiscali. Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate | |
Omessa presentazione dichiarazione (senso ampio anche atti) .Lettera c) 1/10 del minimo | Entro novanta giorni. |
Le percentuali indicate fanno riferimento alle ipotesi di omesso versamento. La riduzione delle sanzioni, indicata in frazioni, resta comunque applicabili in altre ipotesi ma con percentuali diverse (es. dichiarazione infedele le frazioni si applicano sulla sanzione base del 90%).
Con la lagge di stabilità del 2015 sono state anche riviste le cause ostative al ravvedimento operoso ampliando il periodo entro il quale può spontaneamente regolarizzare la propria posizione. Il contribuente non può accedere al ravvedimento solo nei seguenti casi:
Nel corso di TELEFISCO 2016 i funzionari dell’agenzia delle entrate hanno chiarito che la comunicazione di avvio del controllo formale (art 36ter), con la richiesta della documentazione, non rappresenta causa ostativa al ravvedimento operoso. Solo la successiva notifica dell’avviso bonario (con la comuicazione delle irregolarità) impedisce il ricorso al ravvedimento operoso.
Si ha Dichiarazione Infedele, quando il contribuente omette l’indicazione di redditi (o componenti positivi) nella propria dichiarazione dei redditi. Il decreto legislativo 158/2015 ha sostanzialmente rivisto le sanzioni in tema di infedele dichiarazione incidendo anche sul ravvedimento operoso. Le nuove sanzioni sono:
A partire dal 2016 si estende la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni infedeli utilizzando il ravvedimento operoso lungo. Ad esempio in caso di omessa dichiarazione del 2012 è possibile sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso applicando una sanzione del 15% (90*1/6) come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs 472/97.
Dopo aver parlato delle sanzioni in tema di infedele dichiarazione, è opportuno soffermarsi sul ravvedimento in seguito alla presentazione integrativa distinguendo due fattispecie che analizziamo:
Si applica nel caso in cui la violazione che origina la compilazione dell’integrativa si ricolleghi a a violazioni riscontrabili tramite il controllo automatico (36bis) e controllo formale (36ter). Si tratta si errori di calcolo materiali (errata somma delle spese detraibili, ritenute conteggiate in eccesso, ecc)
Si applica il ravvedimento sulla sanzione del 90% (riconducibile alla dichiarazione infedele) nei casi in cui l’omissione sia riscontrabile in fase di accertamento (si pensi ad un reddito di locazione non dichiarato o a dei costi indeducibili non portati in aumento del reddito)
La valutazione in questi casi va fatta di volta in volta. Nessuna sanzione è dovuta per l’integrativa a favore in quanto nessuna violazione è stata commessa.
Il Decreto Crescita ha introdotto, l’art. 13-bis relativo al Ravvedimento parziale.
In particolare la nuova disciplina prevede espressamente che l’art. 13 deve essere interpretato nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.
È ammesso inoltre che, nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo, il ravvedimento intervenga successivamente con il versamento della sanzione e degli interessi a condizione che:
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni previste, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
È stabilita un’unica condizione ossia che la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso parziale, si applichi esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Con il Decreto Crescita si supera il limite restrittivo delle precedenti interpretazioni e sono chiaramente identificate tre nuove ipotesi di ravvedimento operoso:
In base alle nuove disposizioni abbiamo:
Alla luce delle nuove sanzioni sarà possibile sanare l’omessa registrazione dei contratti con il ravvedimento:
Per il comodato scritto, il termine per ravvedersi inizia a decorrere dal giorno successivo quello in cui doveva essere eseguita la registrazione e quindi dal 21° giorno successivo la data di stipula
In tema di insufficiente versamento dell’imposta di registro restano invariate le condizioni per il ravvedimento operoso come specificate nella tabella ad inizio post.
Con il Decreto Fiscale (193/2016) a decorrere dal l 03/12/2016 cambiano le sanzioni e le modalità di ravvedimento per la tardiva proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
Sarà possibile effettuare una tardiva proroga o risoluzione del contratto con cedolare secca pagando una sanzione in ragione del ritardo:
Il codice tributo da utilizzare è: 1511.
Il ravvedimento è effettuato applicando le riduzione previste dall’art 13 del 472/97, specificate nella tabella ad inizio guida. Di conseguenza se si provvede al ravvedimento:
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche per perfezionare i pagamenti rateali dovuti in seguito ad avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate da versare con il codice tributo 9001.
La sanzione andrà calcolata solo sul tributo, mentre si dibatte se il versamento degli interessi debba essere conteggiato sia sul tributo che sugli interessi di rateazione.
Come per gli avvisi bonari, il ravvedimento operoso può essere utilizzato per i ritardati versamenti delle rate (successive alla prima) nei casi di:
Le rate devono essere regolarizzate entro la scadenza della rata successiva, salvo il decadimento dal beneficio della rateazione. L’agenzia delle entrate ha definito i codici tributo da utilizzare:
Il modello F24, anche se a saldo zero in seguito a compensazioni orizzontali tra imposte, deve essere sempre presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’agenzia delle entrate sia per i privati che per titolari di partita IVA. In caso di mancata presentazione nei termini del modello f24 è possibile procedere al ravvedimento operoso.
Ricorrendo al ravvedimento operoso il contribuente, può regolarizzare la violazione commessa. La predetta misura della sanzione è quella stabilita nella nuova formulazione dell’art. 15 D.lgs. 471/1997 così come modificato dal D.lgs. n. 158/2015. Ad oggi, dunque, la sanzione che è pari a:
Il contribuente, può tuttavia regolarizzare la violazione commessa presentando il modello F24 versando una sanzione ridotta (arrotondata al centesimo di euro), pari a:
In questo caso il contribuente dovrebbe presentare il suo modello F24 compilato nelle stesse modalità ed in più versare la sanzione con il codice tributo 8911 ed indicare come anno di riferimento l’anno della violazione.
Il saldo del modello F24 non avrà più saldo zero ma avrà un saldo pari alla sanzione da versare.
Nel caso di ravvedimento, anche alla luce delle recenti modifiche presenti in questo post, il contribuente può valutare la convenienza di:
La valutazione può consentire un risparmio di sanzioni ed interessi.
Anche se nelle istruzioni non si rimanda al ravvedimento operoso, anche per le liquidazioni trimestrali IVA reientrodotte dal 2017 si può accedere al ravvedimento operoso per le ipotesi di omessa o infedele comunicazione. La tabella seguente sintetizza schematicamente le sanzioni da calcolare alle quali aggiungere gli interessi. Il codice tributo da utilizzare è 8911
Sanzione ridotta | Termine regolarizzazione |
27,78 euro (1/9 di 250 euro) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
55,56 euro (1/9 di 500 euro) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
62,50 euro (1/8 di 500 euro) | entro un anno dall’omissione o dall’errore |
71,43 euro (1/7 di 500 euro) | entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
83,33 euro (1/6 di 500 euro) | oltre due anni dall’omissione o dall’errore |
100 euro (1/5 di 500 euro) | dopo la constatazione della violazione |
Caso particolare è rappresentato dal mancato pagamento della tassa di vidimazione libri sociali dovuta, annualmente entro il 16 marzo, dalle società di capitali, che rientra tra le tasse sulle concessioni governative.
In questo caso il ravvedimento operoso si effettua pagando regolarmente con modello f24 l’imposta dovuta maggiorata con gli interessi utilizzando il codice 7085 nella sezione erario del modello F24, mentre le sanzioni dovranno essere pagate compilando il modello F23 ed in particolare:
La sanzione va calcolata:
Sul sito dell’agenzia delle entrate è disponibile una procedura per la compilazione di un modello f23 editabile con la generazione del modello F23 in pdf da stampare e pagare.
In seguito alle nuove norme previste in materia di ravvedimento operoso è intervenuto il MISE precisando che le nuove riduzioni ad 1/7 ed 1/6 riguardano esclusivamente i tributi amministrati dall’agenzia delle entrate. Quindi dal nuovo ravvedimento operose resta escluso il Diritto Camerale che resta confermato:
Per il diritto annuale restano quindi in vigore le percentuali originarie.
I contrassegni telematici acquistati tardivamente rispetto al documento e l’imposta di bollo assolta tardivamente è possibile il ricorso Ravvedimento Operoso. In questo modo, la sanzione del 100% sarà ridotta a:
L’imposta viene comunque assolta mediante l’applicazione del contrassegno telematico mentre
Molti uffici accettano anche l’apposizione di ulteriori contrassegni telematici a titolo di sanzione ed interessi.
La comunicazione di chiusura della Partita IVA deve essere eseguita entro 30 giorni. L’omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 471/97, è punita con una sanzione da 516 € a 2065 €. Tuttavia, il contribuente può sanare la propria posizione con il ricorso al ravvedimento operoso nelle sue molteplici ipotesi: dal ravvedimento sprint al ravvedimento lunghissimo. Infatti il nuovo ravvedimento ultrannuale risulta davvero vantaggioso in caso di omissione della comunicazione di cessazione della Partita IVA. La sanzione va versata utilizzando il codice tributo 8911 ed indicando l’anno di chiusura della Partita IVA. L’ipotesi di ravvedimento va calcolata caso per caso. Il versamento dell’imposta solleva il contribuente dall’obbligo di presentare il modello di cessazione della Partita IVA.
Di seguito un link alle sintesi sul:
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